Export: i nuovi criteri

Un decreto ministeriale definisce le indicazioni per gli Uffici esportazione del Mibact sul controllo della circolazione delle opere d’arte

Tavolo italiano in commesso di pietre dure e marmi antichi con gli stemmi della famiglia Grimani prodotto dalle Botteghe Granducali di Firenze su disegno probabilmente di Bernardino Poccetti (1600-1620), venduto all'asta da Sotheby's a Londra il 10 dicembre 2015 per 4,84 milioni di euro
Emiliano Rossi |

La legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato il Codice dei Beni culturali «al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato». In particolare, (a) è stata esclusa l’assoggettabilità a vincolo (e, quindi, a divieto di esportazione) delle opere di privati di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni e non più 50 come in precedenza (salva la possibilità di vincolare, con provvedimento degli uffici centrali del Ministero, beni tra 50 e 70 anni di interesse «eccezionale» per il patrimonio nazionale), e (b) non è più soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dei beni, anche se di autore non più vivente e risalenti ad oltre 70 anni, di valore inferiore a 13.500 euro (salvi i beni archeologici, archivi, incunaboli e manoscritti).

Inoltre,
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