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Mercato dell’arte e regole antiriciclaggio

Excursus storico e istruzioni per l’uso di una normativa che esercita un doveroso controllo, ma si traduce sovente in un rallentamento burocratico

Beatrice Campi

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Il mondo dell’arte nelle sue molteplici forme è da sempre intrinsecamente correlato alla moneta, va dal collezionismo privato alle donazioni a fondazioni pubbliche ed enti museali, dalle gallerie di mercanti e antiquari alle case d’asta e all’arte virtuale degli Nft (Non-Fungible Tokens). In ambito economico, il valore intrinseco delle opere d’arte in commercio ha spesso fornito una notevole fonte di guadagno, ma anche un’affidabile forma di investimento, meno radicale e mutevole della borsa e del mattone e di più ampia diffusione. Infatti, fino a poco tempo fa, per acquistare un’opera d’arte non erano considerate obbligatorie qualifiche specifiche, corsi di formazione, notai o registri contabili. Negli ultimi quindici anni, però, le dinamiche di acquisto e vendita dell’arte hanno subito notevoli modifiche, specialmente in merito a due fattori a lungo trascurati: la provenienza dell’opera d’arte e la sua modalità di pagamento. Il secondo fattore è intrinsecamente correlato al soggetto che effettua l’acquisto, spesso valutato come il «migliore offerente» in termini di guadagno. Ma da dove proviene il denaro che l’acquirente intende usare per la transazione? Deriva da una fonte legittima? Fa parte del suo patrimonio personale o paga per conto di terzi?

Fino a un decennio fa, l’assenza di specifici criteri legali e processi di scrutinio delle forme d’acquisto in ambito artistico hanno comportato che certi capolavori venissero utilizzati come merce di scambio per riciclare denaro generato da fonti illegittime o irregolari, entrando così a far parte delle collezioni d’arte private di potenti, oligarchi, dittatori, trafficanti e altri personaggi «scomodi». Ed è così che l’ibrida realtà d’acquisto del mondo dell’arte ha iniziato a destare numerosi sospetti, generando allarmi negli enti di controllo (ad esempio presso l’Agenzia delle Entrate) e forze armate (come la Guardia di Finanza e i Carabinieri) di vari paesi Ue. Risultato? La formulazione e istituzione di norme antiriciclaggio, o Aml dall’acronimo inglese Anti-Money Laundering. Che cosa si intende dunque per antiriciclaggio? Con questo termine, si fa riferimento a uno specifico sistema che persegue l'obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale e finanziario di risorse di origine criminale, avvalendosi di attività di controllo e monitoraggio da parte di enti incaricati a mantenere la conformità ai requisiti di legge e segnalare operazioni sospette.

Il mondo e le sue valute

In Italia, le basi della cornice legislativa antiriciclaggio, sviluppatasi in conformità con gli standard internazionali e le direttive europee, si fondano sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel 2019, i testi normativi subirono sostanziali modifiche abbassando le soglie di pagamento in contanti e aumentando gli enti e categorie da scrutinare, portando all’entrata in vigore dell’attuale legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per garantire l’efficacia e l’implementazione capillare delle nuove direttive, i governi Ue e Uk hanno studiato un sistema diversificato che prevede la collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziarie. In Italia, per esempio, la valutazione delle minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo è condotta dal Comitato di sicurezza finanziaria, su base triennale, con il contributo della Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) e di altre autorità competenti, quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Pubblica Amministrazione ed enti di vigilanza del settore come la Banca d’ItaliaIvass, e Consob. Gli enti di sorveglianza di possibili transazioni illecite hanno stipulato precise linee guida (le famose soglie di 5mila e 10mila euro in contante) e «target», includendo nelle categorie a rischio non soltanto persone fisiche (ad esempio politici, personale del settore giudiziario, amministrativo e finanziario), ma anche specifiche figure professionali, come notai, avvocati, commercialisti, e revisori contabili, e nazioni, come l’India, Iran, Turchia e vari paesi del Medio Oriente. 

Ciò che forse sarà di maggiore interesse ai nostri lettori, è sapere che in tali categorie di rischio rientrano anche tutti quei soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte di valore pari o superiore a 10mila euro, sia in qualità di agenti diretti (antiquari, commercianti, e galleristi) che intermediari (case d’aste, prestatori di pegno, operatori professionali compro-oro, e consulenti d’arte). Non soltanto questi soggetti devono sostenere controlli più ferrei (e ciclici), ma hanno anche precisi obblighi di identificazione della loro clientela, incluse la conservazione dei dati acquisiti e la segnalazione di operazioni sospette. Questa pratica di acquisire i dati personali della clientela viene spesso definita con l’acronimo inglese Kyc (Know Your Client). I documenti Kyc richiesti in fase di controllo dalle autorità di vigilanza finanziaria variano dai privati alle aziende. Da privato, si ritiene infatti sufficiente fornire un valido documento d’identità e uno di residenza*. Per le aziende, invece, serviranno anche la registrazione alla Camera di Commercio, le visure camerali aziendali, e ad hoc, le dichiarazioni Iva di anni recenti. Le nuove normative e i derivanti processi non sono stati di facile, omogenea e immediata integrazione, a fronte anche di un ritardo causato dalla pandemia Covid del 2020-21. Ciononostante, negli ultimi due anni i controlli sono incrementati in termini di frequenza e anche gli specialisti del settore più ostici e refrattari al cambiamento sono stati costretti a conformarsi alle nuove direttive. Sarà interessante osservare come il mercato dell’arte, forse uno dei più camaleontici e sibillini, assorbirà il colpo e quale sarà la sua conseguente evoluzione.

*Si noti però che la carta d’identità italiana vale come un solo documento, e quindi sarà necessario incorporarne un altro quale passaporto, patente, o bolletta per accertare il secondo dato.

Beatrice Campi, 22 agosto 2024 | © Riproduzione riservata

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