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Mercato: perché la riforma serve al Paese

Mercato: perché la riforma serve al Paese

Giuseppe Calabi

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Al Senato con tre obiettivi: soglie di valore all’esportazione, esenzione da 50 a 70 anni, nuovi criteri

 

Nel mondo dell’arte ha suscitato molto interesse e alcune critiche la riforma sulla disciplina della circolazione dei beni culturali promossa da un gruppo di lavoro composto dai principali esponenti della filiera del mercato dell’arte, inserita con l’emendamento n. 53 (a firma Marcucci, Scalia, Fabbri, Lanzillotta, Valentini) al disegno di legge n. 2085/2016 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), attualmente in discussione presso la Commissione Industria del Senato. L’obiettivo di questo progetto è la razionalizzazione e semplificazione della normativa, senza tuttavia in alcun modo compromettere la funzione della tutela del patrimonio artistico consacrata nell’art. 9 della Costituzione.

 

La necessità di una riforma è fortemente sentita da tutti gli operatori del settore a causa di una paralisi del mercato che, anziché essere valorizzato come risorsa, viene limitato da una normativa il cui impianto risale al 1909 e che impone un indiscriminato controllo all’esportazione per qualsiasi oggetto d’arte che sia opera di autore deceduto e che abbia più di 50 anni, sia che si tratti di capolavori di maestri indiscussi, sia che si tratti di opere di scarso interesse artistico o economico. 

 

La situazione attuale

Attualmente infatti non si tiene conto, ai fini dell’ottenimento dell’attestato di libera circolazione, dell’effettivo valore economico delle opere in uscita, lasciando invece agli uffici esportazione la più assoluta discrezionalità circa lo specifico interesse delle opere stesse per il patrimonio culturale nazionale. Si pensi ad esempio al fatto che anche un prodotto di design industriale, come un set di tazzine da caffè realizzato da un artista del dopoguerra, di valore inferiore ai 10mila euro, necessiterebbe di un attestato di libera circolazione e potrebbe essere oggetto di diniego, da cui deriverebbe automaticamente la dichiarazione di interesse culturale. Allo stesso modo, alcuni operatori, quali ad esempio case d’asta che vendono anche online, offrono in vendita un’elevata quantità di oggetti «vintage» che, sebbene abbiano più di cinquant’anni, si caratterizzano per un valore economico di poche centinaia di euro e difficilmente possono essere considerati quali vere e proprie opere d’arte; eppure, in assenza di soglie di valore, gli operatori sono costretti a sottoporre all’attenzione degli uffici esportazioni qualsiasi oggetto di questo tipo.

 

Gli obiettivi della riforma

I principali punti di riforma consistono nell’introduzione delle soglie di valore all’esportazione, nell’innalzamento della soglia temporale di rilevanza ai fini della tutela da 50 a 70 anni dalla creazione dell’opera (in caso di artista defunto) e nella revisione dei criteri, attualmente contenuti in una Circolare del Ministero dell’Istruzione del 1974, cui l’amministrazione deve attenersi nelle procedure riguardanti le esportazioni, estendendo gli stessi criteri alle dichiarazioni di interesse culturale (cosiddette notifiche), al fine di rendere più rigorosa e meno arbitraria la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell’opera. Il punto più dibattuto della riforma è sicuramente l’introduzione delle soglie di valore, che negli ambienti più conservatori viene ritenuto un «tentativo di svendita» del patrimonio culturale nazionale. Quello che non viene considerato, invece, è che paradossalmente le soglie di valore sono già previste, in base alla normativa europea, per le esportazioni fuori dal territorio Ue: si tratta pertanto solo di uniformare tale disciplina prevedendo le soglie di valore anche ai fini della circolazione all’interno del mercato unico europeo, tenendo conto che ogni eventuale violazione sarebbe comunque tutelata dall’azione di restituzione prevista dalla Direttiva 2014/60/Ue. In particolare, l’estensione delle soglie di valore già previste dal regolamento europeo n. 116/2009 consentirebbe l’uscita, sulla base di un’autocertificazione, di dipinti fino a un valore di 150mila euro e di libri e sculture fino a un valore di 50mila euro.

 

Posto che è davvero difficile che opere di interesse culturale particolarmente importante abbiano un valore economico inferiore a tali soglie di valore, il dato effettivo da tenere in considerazione sono invece le innumerevoli opere di scarso valore che ad oggi transitano quotidianamente per gli uffici esportazione, aggravando notevolmente la mole di lavoro cui questi ultimi devono far fronte. Basti pensare che, anche a seguito delle recenti riorganizzazioni ministeriali, gli uffici esportazione lamentano una grave carenza di personale e difficilmente riescono a rispettare i 40 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell’attestato di libera circolazione.

 

Sempre al fine di ridurre il numero di opere presentate agli uffici esportazione, ma anche allo scopo di valorizzare l’arte contemporanea italiana, la riforma promuove l’allungamento della soglia temporale di rilevanza al fine della tutela da 50 a 70 anni dalla data della creazione dell’opera, in caso di artista defunto, permettendo a tutte le opere che hanno meno di 70 anni di uscire liberamente dal territorio italiano, sulla base di un’autocertificazione. Si noti bene che in ogni caso resta ferma la possibilità per il Ministero, laddove riscontri un eccezionale interesse culturale, di sottoporre a tutela le opere che hanno superato la soglia dei 50 anni, in questo modo evitando la dispersione di quelle opere che effettivamente possono arricchire il patrimonio culturale nazionale.

 

I promotori della riforma si sono confrontati con numerosi esponenti delle principali forze politiche, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, arrivando a definire quello che è auspicabilmente un risultato che mira a rilanciare il mercato dell’arte, conferendogli una maggiore competitività, tenendo pur sempre presenti le esigenze della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale nazionale.

 

Giuseppe Calabi, 06 giugno 2016 | © Riproduzione riservata

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