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Una foto di Donata Zanotti

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Una foto di Donata Zanotti

Fotografare in tempo di virus

Una lettura giuridica tra diritto all’immagine, privacy dei cittadini e tutela dei dati personali

Gloria Gatti

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Robert Capa era solito ripetere: «Come fotografo di guerra spero di rimanere disoccupato tutta la vita». Oggi nel mezzo della «guerra» al Covid-19 sembra che i fotografi, anche se dilettanti, pensino esattamente il contrario. Il virus sta segnando la nostra quotidianità ben più di quanto abbiano fatto le altre crisi ed emergenze degli ultimi decenni, costringendo ognuno al ruolo di comprimario di un dramma collettivo.

Per la maggioranza degli individui, si tratta però di un ruolo passivo: ai più viene infatti chiesto di adempiere a un obbligo civico di non fare («State a casa»). Fotografare, catturare le immagini fuori dell’ordinario che questi tempi d’emergenza spesso offrono all’occhio della persona comune, sembra allora essere diventata una sorta di compulsione collettiva, un modo per rivendicare, se non il ruolo di protagonista attivo degli eventi (che pochi desidererebbero), almeno il ruolo di loro «testimone».

Afip International, l’Associazione Fotografi Professionisti, con un appello del 17 marzo, ha tentato di arginare il fenomeno: «Stiamo ricevendo e i nostri profili social vengono taggati in molte foto scattate in strada, che documentano le città deserte, i monumenti, quello che accade. Vi preghiamo: NON FATELO! Non uscite se non strettamente necessario! Se non siete fotogiornalisti che devono fotografare per lavoro, per favore STATE A CASA. Se non riuscite a non scattare, fotografate dal balcone, o in casa. Ritraete i vostri cari, fate autoritratti, ma non uscite. Confidiamo nel vostro ingegno e nella vostra responsabilità».

Con l’ordinanza del ministro della Salute emanata nella serata del 20 marzo, contenente più restrittive limitazioni alla libertà di circolazione, i fotografi dilettanti dovrebbero ora essere ristretti «in prossimità della loro abitazione» e solo pochi privilegiati potranno ritrarre piazze e monumenti deserti.

Privacy e diritto di cronaca
Ciononostante, alcuni temi delicati continuano a porsi. Un primo tema concerne il diritto all’immagine delle persone (magari malati) che si trovino raffigurati in una fotografia. La disciplina del diritto all’immagine (artt. 96 e 97 della Lda, Legge sul diritto d’autore, e art. 10 del Codice Civile) prevede, come regola generale, che l’uso dell’immagine altrui sia lecito soltanto con il consenso della persona ritratta, salvo che tale uso sia «giustificato dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

Quest’ultima norma, poiché deroga a un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, è considerata dalla giurisprudenza come di stretta interpretazione e applicabile solo quando l’uso dell’immagine altrui (anche quando si tratti di persona nota al pubblico) sia giustificato dall’interesse pubblico all’informazione. Le code al supermercato, gli arrivi di ambulanze in ospedale non paiono soddisfare tale requisito, in quanto la documentazione visiva di tali accadimenti è già sovrabbondante.

Vi è poi il tema, strettamente connesso, della privacy dei cittadini e della tutela dei dati personali, tutela che si estende a qualunque informazione relativa a una persona identificabile e investe anche la sfera pubblica dell’individuo. È pur vero che la relativa disciplina salvaguarda la libertà di stampa, di manifestazione del pensiero e di espressione artistica, così come la ricerca storica, ma è altresì vero che quando si esuli da tali ambiti e dagli altri casi tassativamente previsti dal legislatore (che oggi è quello europeo del Gdpr, il General Data Protection Regulation) il trattamento sarà lecito solo se si è ottenuto il consenso dell’interessato, cioè dell’individuo le cui sembianze sono riconoscibili nella fotografia.

Contemperare privacy e diritto di cronaca, peraltro, non è mai stato semplice. Nella sua prima accezione, sviluppata nel celebre saggio di Warren e Brandeis pubblicato nel 1890 dalla Harvard Law Review, il termine «privacy» designa infatti il diritto dell’individuo a proteggere la sua vita privata «da invasioni della stampa troppo intraprendente, o del fotografo, o del possessore di qualunque altro moderno strumento di registrazione o riproduzione di scene o suoni».

Un esempio emblematico di tale difficile contemperamento è la lunga vicenda giudiziaria delle fotografie ritraenti Carolina di Monaco in vari momenti della sua vita privata, pubblicate negli anni ’90 in Germania, che sfociò in decisioni contrapposte della Corte Costituzionale tedesca e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte di Karlsruhe, dopo un’articolata riflessione sul ruolo dell’informazione «di intrattenimento» nella formazione dell’opinione pubblica, dette la prevalenza all’interesse sociale a ricevere anche quel tipo di informazione. La Corte di Strasburgo, nel 2004, giudicò iniquo quel bilanciamento di interessi, ritenendo che la pubblicazione delle fotografie non apportasse alcun contributo al dibattito pubblico di una società democratica, ma si limitasse a soddisfare «la curiosità di un certo tipo di lettori».

Quelle lunghe colonne di camion a Bergamo
Tra le immagini che, in questi giorni, suscitano maggiore emotività non sono ritratte persone, ma una lunga colonna di camion militari a Bergamo che porta le bare dei morti di Coronavirus fuori regione, perché il forno crematorio della città non basta più. Immagini che certo non possono neppure lontanamente paragonarsi per qualità espressiva alla fotografia della madre di Robert Capa che abbraccia la lapide del figlio, rimasto vittima di una mina antiuomo mentre documentava la prima guerra d’Indocina, scattata da Elliott Erwitt.

Non sappiamo chi sia o siano gli autori di molte di queste recenti immagini, così come delle molte altre che contribuiranno a costruire la memoria collettiva di questi eventi. E qui, da giuristi, ci chiediamo: veramente c’è in quella moltitudine di immagini che oggi nutrono la bulimia dei social chi debba qualificarsi «autore», ciò che debba qualificarsi «opera»?

Verrebbe da rispondere che, tra le diverse accezioni in cui giuridicamente può essere considerato quel bene plurale che è la fotografia (esemplare, opera, immagine, documento, input), a venire qui in rilevo sono soltanto la funzione di rappresentazione e di veicolo di informazioni: l’immagine e il documento, quindi. E che perciò un’indagine sull’autorialità potrebbe essere ultronea.

Non è di questo avviso, però, un filone della giurisprudenza italiana, che ha in passato ritenuto che «la fotografia è creativa quando evoca suggestioni» o «induce in chi esamini tali fotografie una lettura emozionata». È un approccio al quale è facile muovere, tra le molte altre, una critica: la capacità di suscitare emozioni può risiedere intrinsecamente nell’evento o nel soggetto fotografato, o nella valenza «simbolica» assunta nel tempo da una certa immagine, in modo del tutto indipendente dalla presenza o assenza di un apporto creativo del fotografo.

È esemplare al riguardo il caso della «celeberrima fotografia della bambina vietnamita che fugge colpita dal napalm», che il Tribunale di Roma (sent. 22.9.2004), cita quale esempio di creatività: non perché la presenza di quest’ultimo elemento sia stata di per sé indagata e individuata, ma perché l’immagine in questione suscita emozioni ed è capace di «sintetizzare storie private e collettive».

Un risultato corretto, quello della qualificazione come fotografia creativa, a cui però si giunge con un argomentare sbagliato: la fotografia scattata l’8 giugno 1972 dal fotogiornalista Nick Ut, che gli valse il premio Pulitzer, è autoriale per l’immediato intento e la capacità espressiva del fotografo, non per la valenza simbolica assunta a posteriori dalla «Napalm Girl».

I tribunali e due casi recenti
La valenza simbolica delle immagini, così come la loro capacità di emozionare, è un argomento del resto che non può che condurre i tribunali a risultati instabili e contraddittori, come dimostrano due casi più recenti. Così lo stesso Tribunale di Roma, con provvedimento del 12 settembre scorso, ha escluso l’autorialità della celebre foto di Tony Gentile che ritrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: «La bellezza nella foto quindi è tanto più grande quanto, a posteriori, si riconosca e si ricordi la storia dei soggetti che lì sono effigiati. Dubita questo collegio che tutte queste considerazioni fossero nell’animo ovvero nell’intenzione del fotografo a priori, cioè mentre riprendeva la scena amicale rappresentata nella fotografia; né d’altronde, presumibilmente, questa fotografia avrebbe assunto il valore simbolico odierno se i soggetti ivi rappresentati non fossero tragicamente morti per mano mafiosa».

Ma con una motivazione di segno contrario il Tribunale di Milano, con la sentenza 5 marzo 2011, aveva attribuito piena tutela autoriale al ritratto di Oriana Fallaci realizzato da Gianni Mischetti, anche sulla base della constatazione che «l’immagine riprodotta, per vicende che la trascendono (l’attacco alle torri gemelle, riprodotte sullo sfondo, e la forte personalità della Fallaci), ha peraltro acquistato un particolare valore simbolico e ottenuto una forte diffusione».

Ma fotografare di questi tempi si può. Riporta il «Washington Post» che la fotografa milanese Donata Zanotti ha preso a conversare con i suoi vicini la mattina presto dal balcone di casa e a fotografarli da lontano, postando sul suo profilo Instagram quei ritratti. «My Neighbors» è un progetto che muove da un intento espressivo, ma suscita forse emozioni molto più flebili di tante immagini che in questi giorni scorrono davanti ai nostri occhi, e non possiamo dire se quelle fotografie assurgeranno a simbolo del tempo sospeso e del «distanziamento sociale» (non privo di empatia) imposto dal Covid-19, ma non sarebbero questi motivi sufficienti a negar loro l’autorialità.

Un’altra iniziativa che merita menzione è quella Patricio Reig che ha deciso di devolvere alla Protezione Civile il ricavato della vendita di alcune delle sue fotografie di mani che si toccano, in un tempo in cui è vietato il contatto fisico.

Papa Francesco è il primo leader mondiale entrato a far parte di una modalità mediale che incarna il distanziamento sociale imposto dalla pandemia», osserva Domenico Stinellis, photoeditor per l’Italia e il Vaticano di Associated Press.

Oltre alla loro valenza simbolica, alcune delle immagini scattate dai fotoreporter durante la preghiera di Francesco sotto la pioggia battente in una Piazza San Pietro deserta, venerdì 27 marzo, sono certamente autoriali per le deliberate scelte espressive sia sotto il profilo ideativo che tecnico esecutivo.

Glore Gatti e Carlo Eligio Mezzetti, avvocati

Una foto di Donata Zanotti

Gloria Gatti, 24 aprile 2020 | © Riproduzione riservata

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