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«Veduta del Rio Paraguay», di Guido Boggiani (particolare)

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«Veduta del Rio Paraguay», di Guido Boggiani (particolare)

Esportazione: una sentenza che è un importante precedente per operatori e collezionisti

Gli avvocati Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato, specializzati in diritto delle opere d’arte, hanno ottenuto l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Ufficio Esportazione di Firenze aveva negato l’attestato di libera circolazione, e vincolato, una tela di Guido Boggiani dichiarandola di interesse culturale particolarmente importante

Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato

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I fatti

Nel 2020 è stata presentato all’Ufficio Esportazione di Firenze un’istanza per il rilascio di un attestato di libera circolazione per il dipinto «Veduta del Rio Paraguay», realizzato nel XIX secolo da Guido Boggiani. L’Amministrazione prima ha negato il rilascio dell’attestato e poi ha vincolato il bene, ritenendolo di interesse culturale particolarmente importante per il patrimonio culturale italiano.

La tesi dell’Amministrazione

I provvedimenti venivano motivati con il fatto che il dipinto soddisfacesse i criteri n. 3 (rilevanza della rappresentazione) e n. 6 (testimonianza rilevante di relazioni significative tra diverse aree culturali) del decreto ministeriale n. 537/2017, contenente gli indirizzi di carattere generale ai quali l’Ufficio Esportazione deve attenersi nelle valutazioni circa il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

La tesi del proprietario

Nel suo ricorso al Tar il proprietario evidenziava l’inattendibilità e illogicità delle valutazioni dei funzionari e di conseguenza l’assenza degli stringenti presupposti per l’adozione di un diniego all’esportazione, che incide significativamente sulle facoltà annesse al diritto di proprietà privata, costituzionalmente tutelato.

La sentenza del Tar Toscana (n. 502/2024)

Di fronte alle tesi contrapposte sopra riassunte, il giudice ha dato ragione al proprietario, ritenendo illegittimi i provvedimenti assunti dall’Amministrazione. Il Tar, analizzando nel dettaglio le relazioni dei funzionari ministeriali, ha motivato l’accoglimento del ricorso escludendo che il dipinto soddisfi i requisiti individuati dall’Amministrazione per negare il rilascio dell’attestato. In particolare, il Tar ha statuito che il solo riferimento al valore dell’autore dell’opera non sia sufficiente a determinare il diniego dell’attestato per l’esportazione, che le considerazioni espresse dalla Pubblica Amministrazione costituissero «troppo poco per concludere per la sussistenza del criterio della rilevanza della rappresentazione» e che «l’assoluta assenza di figure umane e di manufatti provenienti dall’opera dell’uomo esclude poi che il dipinto in questione possa soddisfare il requisito di cui al punto 6».

L’importanza di questa sentenza per la circolazione delle opere d’arte

Esprimendo un orientamento molto rilevante per collezionisti e operatori del settore, la sentenza (non appellata dall’Amministrazione) testimonia come le valutazioni espresse dagli organi del Ministero della Cultura siano sempre più oggetto di stringente sindacato da parte del giudice, e ciò non solo in punto di sufficienza o meno della motivazione, ma anche di attendibilità e logicità di tali valutazioni.

Poiché non di rado i provvedimenti di diniego di un attestato di libera circolazione da parte degli Uffici Esportazione della Soprintendenza sono motivati in riferimento all’autore più che all’opera in oggetto, in questa sentenza è rilevante anche l’affermazione che le valutazioni della Pubblica Amministrazione devono essere riferite al bene piuttosto che alla sola figura dell’autore.

Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato, 07 agosto 2024 | © Riproduzione riservata

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