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Giuseppe Calabi e Francesco Salamone
Leggi i suoi articoliL’inverosimile autolesionismo del sistema italiano, spesso criticato per una visione del controllo statale che rischia di soffocare la circolazione dell’arte e la conoscenza stessa della nostra cultura all’estero, sembra aver trovato un suo primo correttivo.
La recente pubblicazione della Legge n. 40 del 17 marzo 2026 segna infatti un passaggio fondamentale per la disciplina della tutela e della circolazione del patrimonio culturale nazionale.
Questo intervento legislativo, pur inserendosi in un quadro normativo già stratificato, lo innova profondamente richiamando i principi di sussidiarietà e il valore sociale del patrimonio culturale affermati dalla Convenzione di Faro (2005). L’obiettivo è quello di ridefinire il delicato equilibrio tra le imprescindibili esigenze di protezione del nucleo identitario della Nazione e la necessaria apertura al mercato dell’arte internazionale.
In questa nuova prospettiva, progetti ambiziosi come il circuito «Italia in scena» e la spinta verso la digitalizzazione degli strumenti di governance attuata attraverso l’Anagrafe digitale e l’Albo della sussidiarietà, si muovono con decisione nella direzione di una valorizzazione più trasparente, efficiente e partecipata del nostro immenso patrimonio artistico.
Il legislatore ha inteso rendere più snella l’azione amministrativa senza però scardinare l’impianto fondamentale del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). Piuttosto, l’intervento si configura come un necessario aggiornamento del Codice alla luce delle attuali esigenze del collezionismo e delle istituzioni museali, operando su un doppio profilo: da un lato incidendo sui principi propri della disciplina codicistica e, dall’altro, introducendo modifiche operative orientate alla semplificazione procedimentale e all’allineamento con le istanze provenienti dagli operatori del settore e dal contesto europeo.
Innalzamento delle soglie di valore per l’esportazione
Un nucleo importante della riforma risiede nelle modifiche apportate agli articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio inerenti alla circolazione internazionale dei beni, a partire dal dato più rilevante emerso dall’analisi della legge: l’innalzamento della soglia di valore economico per l’uscita definitiva dal territorio nazionale di opere di autori non più viventi e risalenti a oltre settant’anni. L’articolo 65 del Codice vede infatti il limite di valore passare dalla precedente e contestata soglia dei 13.500 euro, introdotta dalla Legge Concorrenza n. 124 del 2017 e ampiamente criticata per la sua esiguità rispetto ai parametri internazionali, alla nuova soglia di 50mila euro. Tale variazione appare coerente con l’esigenza di evitare un controllo amministrativo generalizzato e spesso paralizzante su beni di modesto valore economico, evidenziando un tendenziale e auspicato allineamento verso gli standard comunitari già introdotti dal Regolamento CE 116/2009.
Risulta tuttavia interessante osservare come tale incremento non sia stato applicato in modo indiscriminato a ogni categoria di bene. Per i beni librari, infatti, il legislatore ha scelto di mantenere la soglia prudenziale di 13.500 euro; una decisione che riflette la consapevolezza della specificità e del valore del patrimonio bibliografico. È confermata la non applicazione di soglie di valore per i beni archeologici. Per i beni «sotto-soglia di valore» e per quelli realizzati fra 50 e i 70 anni orsono, la durata del relativo titolo per l’esportazione è stata estesa da 6 mesi a 5 anni.
Una nuova autodeterminazione per il privato
Di pari importanza strategica è l’introduzione nei procedimenti amministrativi di nuove garanzie volte a conferire maggior certezza giuridica e un ruolo più attivo al privato, superando finalmente una visione obsoleta del cittadino come mero soggetto passivo.
In quest’ottica, la nuova formulazione dell’articolo 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce infatti, oggi esplicitamente, al soggetto denunciante il diritto di ritirare la denuncia per l’attestato di libera circolazione in qualsiasi momento prima della notifica dell’esito, sia esso positivo ovvero un provvedimento di diniego. Si tratta di una previsione che, pur nella sua apparente semplicità, impatta positivamente sul rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino. In passato, infatti, la semplice presentazione della domanda di esportazione poteva comportare per il proprietario il rischio concreto di un vincolo definitivo e imprevisto sul bene, senza alcuna possibilità di ripensamento una volta avviato l’iter. Oggi, invece, viene riconosciuto uno spazio di autodeterminazione che contribuisce a riequilibrare un rapporto che per decenni è stato percepito come punitivo.
Le opere di autori stranieri
Parallelamente, la norma incide con precisione anche sui margini di discrezionalità dell’amministrazione, stabilendo un principio di fondamentale importanza per le opere di autori stranieri: l’attestato di libera circolazione non può essere negato se non viene accertata una specifica, effettiva e motivata attinenza dell’opera alla storia della cultura in Italia. In questo modo, la tutela statale si sposta su un piano ancor più sostanziale e qualitativo, richiedendo agli uffici competenti una valutazione approfondita e solidamente motivata. Il legame tra il bene di origine straniera e la cultura italiana è quindi elevato a elemento dirimente; affinché lo Stato possa impedirne l’uscita, occorre pertanto dimostrare che l’opera rappresenti un tassello insostituibile del profilo identitario e storico dell’Italia.
Le modifiche agli articoli 65 e 68 promuovono finalmente una circolazione più snella delle opere, favorendo una maggiore presenza degli artisti italiani nelle più prestigiose istituzioni e collezioni internazionali.
Spostamento dei beni notificati
L’intervento di semplificazione del procedimento amministrativo ha inoltre coinvolto modalità di gestione e circolazione dei beni notificati. L’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato emendato eliminando l’obbligo di autorizzazione per lo spostamento di beni culturali dipendente dal mutamento di dimora o sede del detentore, rimuovendo così un adempimento formale che gravava inutilmente sui privati (che, in taluni casi, attendevano fino a sei mesi per poter ottenere tale autorizzazione) senza compromettere l’integrità del bene. Oggi, sarà pertanto sufficiente, per il privato che intenda spostare un bene notificato, inviare una Pec alla Soprintendenza del luogo ove si trovi il bene e attendere 30 giorni (termine entro il quale la Soprintendenza potrà prescrivere eventuali misure necessarie perché il bene non subisca danno dal trasporto).
Allargamento delle ipotesi di certificazione in ingresso (Cas/Cai)
La modifica dell’articolo 72 ha determinato un’estensione dei casi di certificazione in ingresso nel territorio nazionale per i beni provenienti dall’estero. La nuova formulazione del comma 1 estende la facoltà di certificare, a domanda, l’ingresso in Italia (sia tramite spedizione nei confini Ue che importazione extra Ue) per tutti i casi di beni indicati nell’articolo 65. Tale aggiornamento segna il superamento della precedente restrizione che limitava tale procedura ai soli beni di cui al comma 3. Pertanto, la possibilità di ottenere un Cas (Certificato di avvenuta spedizione) e/o un Cai (Certificato di avvenuta importazione) è ora estesa anche alle opere di artisti viventi e alle opere di artisti deceduti realizzate da meno di 50 anni.
Tempi certi per i prestiti
In questo solco di efficienza si inserisce anche la revisione dell’articolo 48 del Codice, che introduce un termine perentorio di 90 giorni per il rilascio dell’autorizzazione al prestito temporaneo delle opere. Si tratta di una risposta concreta alle criticità lamentate principalmente dalle istituzioni museali, con l’obiettivo di eliminare l’incertezza dei tempi amministrativi che in passato ha messo spesso a rischio la programmazione di importanti mostre. La previsione di termini certi e invalicabili contribuisce a rendere l’Italia un partner più affidabile e competitivo nello scenario dello scambio culturale.
Considerazioni conclusive
Nel complesso, dunque, la Legge n. 40/2026 non indebolisce affatto il sistema di tutela, ma lo ridefinisce in chiave più selettiva, moderna ed efficiente. L’innalzamento delle soglie e le innovazioni procedimentali avvicinano progressivamente l’Italia ai modelli adottati dai partner europei, nei quali la protezione del patrimonio nazionale non preclude affatto la vitalità del mercato, inteso esso stesso come un potente promotore culturale. Il legislatore del 2026, anche grazie alle sollecitazioni e al dialogo con il Gruppo Apollo, associazione rappresentativa degli stakeholder del mercato dell’arte, sembra aver finalmente compreso che la vera valorizzazione del nostro patrimonio artistico culturale passa attraverso una gestione dinamica, capace di distinguere tra le opere che costituiscono il nucleo dell’identità nazionale e quelle che possono, e devono, liberamente circolare nel mondo. Questa prospettiva segna un cambio di passo: la tutela non deve più essere intesa esclusivamente come un divieto o un ostacolo, ma piuttosto come uno strumento di conoscenza e promozione attiva di un’identità nazionale che, per sua stessa natura e storia, è sempre stata aperta, cosmopolita e diretta al dialogo internazionale.