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Courtesy di Tefaf

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Le autenticazioni di opere d’arte sono opinioni o pareri?

Il mercato richiede criteri oggettivi e il diritto dovrebbe fornire certezze e risposte univoche, ma così non è

Giampaolo Frezza

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La giurisprudenza si è occupata, in più d’una occasione, dei profili giuridici delle vicende traslative delle opere d’arte, con specifico riguardo alle problematiche connesse alle «autenticazioni» e alle «archiviazioni». I collezionisti investono somme considerevoli e pretendono, giustamente, la certificazione dell’«autenticità» dell’opera. Gli «enti certificatori», cioè quegli organismi fondati allo scopo di tutelare il diritto materiale e patrimoniale d’autore e, in alcuni casi, per svolgere un’attività di mera archiviazione delle opere d’arte, svolgono tali funzioni in assenza di un quadro normativo che regolamenti con chiarezza il fenomeno qui considerato. L’archiviazione dell’opera presso l’ente certificatore più autorevole sul mercato, però, ne delinea la sua fortuna in termini mercantili. 

Il quadro circola bene se accompagnato dalla certificazione che il mercato stesso considera, in quel preciso momento storico, più significativa. Si osserva, da questo punto di vista, che non esiste un collezionismo senza «rischio», ma è innegabile come il mondo dell’arte pretenda certezze e sicurezze, le stesse che, invece, il mercato tende a disconoscere. 

Una risposta univoca, almeno come meta tendenziale, dovrebbe fornirla il diritto. Ma così non è. Nel sistema italiano, come d’altra parte in quello della maggior parte degli ordinamenti giudici contemporanei, non sembra possibile predicare l’esistenza di un «diritto» di autenticazione dell’opera in «esclusiva», persino nel caso in cui l’artista sia in vita e la situazione diviene ancor più paludosa quando egli sia morto. In quest’ultima ipotesi, la giurisprudenza ritiene che l’expertise debba essere intesa come un documento contenente un parere autorevole di un esperto in merito all’autenticità e all’attribuzione dell’opera. Tale certificato può, di conseguenza, essere rilasciato da chiunque ritenuto competente sul mercato, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell’artista. La formulazione dei giudizi sulla autenticità di un’opera d’arte di un artista defunto costituisce, dunque, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, ai sensi dell’art. 21 Cost. 

Il vero problema, però, per il giurista è quello di analizzare come tale attività libera possa essere qualificata. Si sostiene, perlopiù, che il giudizio espresso tramite archiviazione si risolva sempre in «un’opinione personale», come tale soggettiva, inidonea ad assurgere a valore oggettivo. L’«opinione», in tale ottica, oltre a essere espressione dell’art. 21 Cost., è anche attuazione dell’art. 33 Cost., là dove la dichiarazione promani dal libero insegnamento. In tal senso, l’«opinione» è necessariamente legata alla dignità scientifica e all’autorevolezza del suo autore

Questa impostazione non ci appare sempre persuasiva. Se, infatti, può essere considerata «libera manifestazione del pensiero» quella di uno studioso che si impegna a redigere un testo di contenuto scientifico, riteniamo all’opposto che la cosiddetta «archiviazione», quando proviene da un ente certificatore ad esito di un contratto di prestazione di opera intellettuale concluso, a titolo oneroso, con il proprietario dell’opera, rientri nella categoria delle mere scritture private aventi contenuto dichiarativo-assertivo, come tale ascrivibile alla categoria dei «pareri». Deve essere resa, pertanto, con precisione e buona fede esecutiva. Come in tutti i contratti, allora, anche in quelli qui in analisi devono trovare applicazione diretta alcuni principi fondamentali del nostro sistema ordinamentale, quali quelli di buona fede esecutiva, adeguatezza e ragionevolezza. Altro è, infatti, esprimere la propria idea sulla bellezza dell’opera o sulla sua idoneità a essere considerata tale (valutazione puramente soggettiva), altro è verificare che la firma del dipinto sia autografa, che la tela corrisponda a quelle di regola utilizzate dall’artista, che il tratto grafico sia ad esso riconducibile, che i colori siano di qualità uguale a quelli di cui si forniva l’artista (valutazioni oggettive)

Questa precisazione può sembrare poco rilevante, ma, in realtà, è importantissima: essendo, infatti, l’opinione «incoercibile» non è data, in astratto, azione contro chi, esprimendo il proprio parere, non riconosca l’autenticità dell’opera non archiviandola. Non è pensabile, infatti, una coercizione contro il pensiero e, per questa ragione, la più recente giurisprudenza esclude la possibilità di adire il giudice per ottenere l’accertamento tout court giudiziale dell’autenticità. La risposta alla domanda di autenticità dell’opera, allora, poiché delinea il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sulla facoltà di disporre del bene, menomata senza l’«utilitas» dell’autenticità, deve in sintesi essere sempre l’esito di una valutazione ragionevole e non capricciosa. 

Solo in tal modo si rispetta il cosiddetto «corpus mysticum» che le opere esprimono, valore meta individuale che trascende l’autore stesso (e i suoi eredi) e si oggettivizza nei principi fondanti la cultura di una società, di un popolo e di una civiltà.

Giampaolo Frezza, 12 marzo 2026 | © Riproduzione riservata

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