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È assurdo sindacare sulle opere non eseguite interamente dall’artista, ma bisogna conoscere le insidie del sistema nel momento in cui lo si sceglie
- Stefano Zagà
- 23 settembre 2025
- 00’minuti di lettura

Mercato dell’arte: il regime del margine come e quando
È assurdo sindacare sulle opere non eseguite interamente dall’artista, ma bisogna conoscere le insidie del sistema nel momento in cui lo si sceglie
- Stefano Zagà
- 23 settembre 2025
- 00’minuti di lettura
Stefano Zagà
Leggi i suoi articoliIl regime del margine si applica ai beni usati e agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, identificati in modo analitico nella Tabella allegata al Decreto legge n. 41 del 1995. L’elenco è tassativo, e la qualificazione del bene va condotta in maniera rigorosa. Non, però, fino a sindacare il carattere artistico dell’opera (Corte di Giustizia CE, causa C-145/18), o a negarlo in base alla natura delle tecniche o dei materiali utilizzati (Corte di Giustizia CE, causa C155/84). Da questo punto di vista, l’amministrazione italiana ha assunto posizioni talvolta criticabili, negando il regime a opere non eseguite interamente dall’artista, ma realizzate con l’utilizzo di procedimenti meccanici, come stampanti 3D, FDM, software di modellazione 3D (interpello n. 303 del 02/09/2020). O quando l’artista non si limiti a eseguire un ritratto fotografico, ma fornisca un servizio unitario di foto, video o avvalendosi di altri operatori (interpello n. 188 del 12/04/2022). Inoltre, l’opera deve provenire da un privato. Questo per evitare la plurima imposizione che si avrebbe se un’opera uscita dal circuito commerciale (su cui l’imposta sia stata quindi assolta in via definitiva) vi rientri perché acquistata da un soggetto Iva, per essere rivenduta.
Assimilate agli acquisti da privati sono poi una serie di ipotesi (come gli acquisti per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta, e altri casi), identificate in base a peculiari ragioni di tecnica del prelievo. Inoltre, i rivenditori devono essere soggetti passivi Iva, che esercitino abitualmente, e in qualsiasi forma (ingrosso, dettaglio, ambulante), il commercio di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Oppure soggetti passivi che esercitano un’attività di impresa, arte o professione e che rivendono le suddette tipologie di beni in via occasionale.
A seconda dei beni ceduti, e delle modalità di esercizio dell’attività del rivenditore, possono venire in rilievo tre metodi di calcolo del margine. Il metodo analitico è la regola. La base imponibile viene determinata per ogni singolo bene, come differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie. Per alcune categorie di soggetti, o anche per categorie di prodotti, il margine può essere calcolato con metodo forfettario, cioè applicando una percentuale prestabilita sul prezzo di vendita, o globalmente, ossia per masse di operazioni. Chi adotta il regime del margine non può detrarre l’imposta relativa all’acquisto, anche intracomunitario, o l’importazione dei beni usati, o le prestazioni di riparazione o accessorie. Secondo l’amministrazione, deve anche dimostrare di avere originariamente acquistato l’opera d’arte pagando un prezzo già inclusivo dell’Iva senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione, per cause inerenti all’applicazione del tributo (principio di diritto n. 19 del 18 giugno 2019). Per soddisfare questa condizione possono essere necessarie particolari cautele, che rendono il regime del margine causa di insidie, fonte di frequenti contestazioni.