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Filippo Federici e Laura Perrone
Leggi i suoi articoliDi recente la Procura della Repubblica di Sassari ha avviato un’indagine che ha portato allo smantellamento di una presunta organizzazione criminale dedita alla commercializzazione di monete antiche successivamente immesse nel circuito dell’antiquariato attraverso aste specializzate. Questo caso offre l’occasione per riflettere su un tema di crescente centralità tra diritto penale d’impresa e mercato dell’arte: il rischio per gli enti operanti nel mercato dell’arte di trovarsi esposti a profili di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001, con tutto ciò che ne consegue in termini di sanzioni pecuniarie, misure interdittive e impatti reputazionali.
Del resto, il catalogo dei reati-presupposto che potrebbero comportare ipotesi di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per gli operatori del settore dell’arte è articolato e multidimensionale. Vengono in rilievo, in primo luogo, i delitti contro il patrimonio culturale connessi alla gestione, movimentazione e commercializzazione di opere d’arte. Emblematico è ancora il caso della mostra di Modigliani allestita al Palazzo Ducale di Genova nel 2017, chiusa anticipatamente a seguito della denuncia di un esperto collezionista con il sequestro di 21 opere asseritamente non autentiche. Sebbene la vicenda si sia conclusa nel 2023 con l’assoluzione degli imputati per mancanza di dolo, nel corso del procedimento è stata comunque accertata la non autenticità di alcune delle opere originariamente sequestrate: un caso che, pur non riguardando direttamente una casa d’asta, evidenzia plasticamente i pericoli di coinvolgimento involontario degli operatori del settore nel traffico di opere false. Nel comparto delle aste numismatiche, assumono altresì rilievo i delitti di falsità di monete, configurabili qualora vengano commercializzati esemplari contraffatti o alterati per aumentarne il valore. Analoghi profili di rischio si configurano nel segmento degli orologi di lusso, ove la commercializzazione di esemplari contraffatti può esporre l’ente non soltanto a responsabilità per delitti di ricettazione, contraffazione e violazione della disciplina in materia di proprietà industriale, ma altresì a significative conseguenze sul piano civilistico, quali azioni di risoluzione contrattuale, domande risarcitorie e contestazioni in materia di garanzia di autenticità, con il conseguente rischio di un contenzioso seriale di rilevante impatto economico e reputazionale.
Di centrale importanza è poi l’esposizione al rischio di commissione dei delitti di ricettazione e riciclaggio: la natura e il valore dei beni scambiati rendono il settore strutturalmente vulnerabile a fenomeni di occultamento o reimpiego di beni o capitali di origine illecita. Sussistono profili di rischio anche in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, configurabili qualora la casa d’asta ponga in vendita opere creative in assenza dei relativi diritti, e ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che potrebbero assumere rilevanza nei rapporti con le autorità competenti in materia di tutela e circolazione dei beni culturali, rilascio di autorizzazioni all’esportazione, verifiche o controlli amministrativi. Ai profili di responsabilità penale e amministrativa si affiancano, peraltro, rilevanti conseguenze sul piano civilistico. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la vendita di un’opera d’arte successivamente rivelatasi non autentica integra un’ipotesi di consegna di aliud pro alio, legittimando l’acquirente ad agire per la risoluzione del contratto con il più ampio termine di prescrizione decennale decorrente dalla consegna dell’opera: un’esposizione che, sommata al danno reputazionale, rende ancor più evidente la necessità per le case d’asta di dotarsi di adeguati presidi preventivi.
Di fronte a un panorama così composito, l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (cosiddetto Modello 231) non rappresenta una mera opzione di buona governance ma costituisce il presidio preventivo essenziale e, sul piano giuridico, la vera e propria condizione necessaria, affinché l’ente possa invocare l’esimente dalla responsabilità amministrativa. Il legislatore, infatti, ha inteso premiare le organizzazioni che, prima della commissione del fatto, si siano dotate di un apparato di prevenzione idoneo e concretamente attuato: un Modello 231 che, lungi dall’esaurirsi in un adempimento formale sulla carta, deve tradursi in un sistema organico di regole, procedure e controlli effettivamente calati nella realtà operativa dell’ente e costantemente aggiornati in funzione dell’evoluzione dei fattori di esposizione. Calando tali principi nella realtà delle case d’asta, il Modello 231 dovrebbe articolarsi in una serie di presidi operativi mirati, tra i quali assumono particolare rilievo, ad esempio: l’esecuzione di verifiche reputazionali strutturate sui clienti, mediante l’analisi dell’affidabilità, dell’integrità e dell’eventuale esposizione a profili di criticità legale; l’adozione di procedure documentate per la verifica dell’autenticità dei beni, condotte su base oggettiva e tracciabile anche con il coinvolgimento di esperti qualificati; lo svolgimento di accertamenti preventivi sulla lecita provenienza dei beni, da effettuarsi prima della conclusione del mandato a vendere, al fine di escludere profili di illiceità e accertare la legittima titolarità degli stessi. Tali misure devono inserirsi in un quadro organizzativo che preveda flussi informativi costanti verso l’Organismo di Vigilanza e programmi di formazione periodica del personale operativo sulle aree di esposizione specifiche del settore, così da garantire che il Modello 231 non resti un documento statico, ma operi quale strumento vivo e dinamico di prevenzione radicato nella cultura aziendale.
Il caso della Procura di Sassari da cui si sono prese le mosse conferma, in definitiva, che il mercato dell’arte e dei beni da collezione costituisce un terreno di esposizione particolarmente insidioso sul piano della responsabilità degli enti. In un settore in cui autenticità, provenienza e valore dei beni dipendono da valutazioni complesse e non sempre univoche, il coinvolgimento, anche solo indiretto, in vicende di contraffazione o di circolazione illecita può produrre un danno reputazionale di portata ben superiore alle stesse conseguenze sanzionatorie: per operatori la cui attività si fonda sulla fiducia di collezionisti, istituzioni e mercato, la perdita di credibilità può tradursi in un pregiudizio difficilmente reversibile, capace di comprometterne la stessa continuità operativa. In questa prospettiva, il Modello 231 rappresenta non soltanto uno scudo giuridico ma un vero e proprio investimento nella reputazione e nella sostenibilità dell’impresa. L’adozione e il mantenimento di un sistema di compliance comportano certamente un impegno organizzativo e finanziario, ma si tratta di un costo ben inferiore a quello, in termini di sanzioni, contenziosi, perdita di clientela e deterioramento dell’immagine, che l’ente sarebbe chiamato a sostenere in assenza di adeguati presidi preventivi. Il Modello 231, se adeguatamente costruito e costantemente aggiornato, consente alle case d’asta di operare con una consapevolezza piena dei rischi e di preservare quel patrimonio di fiducia che è, in ultima analisi, il loro principale asset competitivo.