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Restauratrice a lavoro

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Restauratrice a lavoro

Polemiche sul riconoscimento della qualifica di restauratore

Le Scuole di Alta Formazione ribattono all’accusa di essere una lobby di raccomandati

Silvia Massari, Nanni Molè

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Nel corso degli anni «Il Giornale dell’Arte» ha dato spazio al dibattuto tema del restauro e dei restauratori, dando voce alle varie associazioni che li rappresentano. Composto da professionisti di diversa provenienza formativa, è un mondo complesso e difficile. Nel tentativo di mettere ordine alla confusione con cui la Pubblica Amministrazione aveva agito fino a quel momento, nel 2004 il Codice dei Beni Culturali ha in realtà creato, suo malgrado, nuovi malumori. Anche dopo la pubblicazione, nel 2018, dell’Elenco dei Restauratori redatto dal Ministero, la categoria di questi professionisti ha continuato a essere divisa e nei giorni scorsi la polemica si è rinnovata diventando scontro aperto.

Le iniziative dell’Associazione La Ragione del Restauro, che rappresenta gli interessi della più vasta platea di restauratori la cui qualifica è stata ottenuta a seguito della sanatoria voluta dal Codice dei Beni Culturali, sono descritte nell’intervista alla presidente Silvia Mangionello.

Un’azione diretta contro i restauratori delle Scuole di Alta Formazione del Ministero della Cultura (SAF) si deve al Comitato ResArte che si è fatto promotore di un’interrogazione al Senato e di un ricorso al Consiglio di Stato.

Gli allievi delle SAF ante 2009 hanno allora risposto con una lettera aperta «al Ministro della Cultura, ai direttori dell’Istituto Centrale per il Restauro (Icr) e dell’Opificio delle Pietre Dure, ai direttori delle relative Scuole di Alta Formazione e alla 7ª commissione cultura del Senato» per fare chiarezza su tutte le informazioni scorrette che alcune associazioni rappresentative dei restauratori di formazione non ministeriale stanno diffondendo, per tutelarsi dalle quali i restauratori di formazione ministeriale intendono procedere con una diffida.

Pubblichiamo un estratto della lettera la cui edizione integrale è accessibile qui.


Premessa
Il 20 settembre 2022 è stata depositata in Senato dal gruppo UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV un’interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri MiC e Mur in merito alla validità del Decreto ministeriale 564/2017 Miur di equiparazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di Alta Formazione in restauro del Ministero dei Beni culturali alla laurea magistrale LMR/02.

Il 6 marzo il ComiCost ha depositato in Consiglio di Stato un ricorso al presidente della Repubblica contro il bando del Mic per il reclutamento di 518 funzionari, tra cui 15 funzionari restauratori conservatori in cui contesta tra le altre cose la validità del Decreto ministeriale 564/2017 Miur (https://www.facebook.com/ComiCost/?locale=it_IT).

Il 31 marzo 2023, il comitato ResArte ha inviato una lettera formale indirizzata agli uffici del MiC, oltre che al presidente del Consiglio dei Ministri, contenente alcune richieste legate agli attuali bandi di collaborazione pubblicati da alcune Soprintendenze (https://www.facebook.com/comitatoresarte).

Lettera aperta al Ministro della Cultura, ai direttori dell’Istituto Centrale per il Restauro (Icr) e dell’Opificio delle Pietre Dure, ai direttori delle relative Scuole di Alta Formazione e alla 7ª commissione cultura del Senato

L’interrogazione in Senato e i successivi comunicati contengono una serie di gravi inesattezze che disegnano un quadro molto lontano dalla realtà dei fatti.
Quello che viene, neanche troppo celatamente, insinuato è che i ministri abbiano ingiustamente «regalato» l’equiparazione del titolo di studio agli ex allievi delle Scuole di Alta Formazione in restauro del Ministero.

Di seguito i punti su cui si vuole, una volta per tutte, fare chiarezza:

• L’appropriatezza dello strumento giuridico del Decreto ministeriale per stabilire l’equiparazione tra titoli di studio
Nell’interrogazione e nei comunicati sopra citati viene sostenuto che il Decreto ministeriale non sia lo strumento legislativo adeguato a stabilire l’equiparazione tra titoli di studio, in quanto atto amministrativo e non normativo, quindi senza forza di legge.

Non si comprende come possano esserci dubbi sulla validità del Decreto ministeriale 564/2017 Miur come atto normativo. Nel diritto infatti è riconosciuto che un Decreto ministeriale abbia validità normativa qualora possegga proprietà di generalità e astrattezza, caratteristiche tipiche degli atti normativi. Basti pensare che l’istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali LMR/02 è stata normata proprio da un Decreto ministeriale, il Decreto ministerialele 2 febbraio 2011, e che l’equiparazione dei titoli rilasciati dalle SAF post 2009 è anch’essa ottenuta mediante decreto, il Decreto interministeriale 25 agosto 2014.

Tutte le disposizioni a sostegno dello strumento giuridico sono citate nel preambolo del contestato Decreto ministeriale 564/2017. Allo stesso modo si è operato anche in materie affini, ad esempio con il Decreto interministeriale n. 941/2015, avente ad oggetto l’equiparazione alla laurea magistrale dei diplomi delle istituzioni formative del MiC nel campo dello spettacolo.

• Storia delle SAF del Ministero della Cultura e durata dei corsi
È necessario fare un po’ di chiarezza ripercorrendo la storia delle Scuole di Alta Formazione del Ministero. Inizialmente il corso, nel periodo definito «vecchio ordinamento» a frequenza obbligatoria per un totale fino a circa 7.800 ore, aveva durata triennale, più un anno facoltativo di perfezionamento (D.P.R. n. 1517 del 1955), presso l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna.

Con i Decreti del presidente della Repubblica nn. 294 e 399 del 1997, vennero pubblicati i nuovi Regolamenti secondo i quali nei corsi delle SAF del Ministero venne introdotto tra i requisiti d’accesso il diploma di scuola secondaria superiore (art. 8, comma 2, lettera b), una durata obbligatoria quadriennale del corso e la conclusione dello stesso riportava, dopo la discussione di una tesi finale, un giudizio espresso in centodecimi. Giova evidenziare che entrambi i suddetti decreti, all’art. 21, disposero espressamente che: «i diplomi già rilasciati dall’Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento»: non c’è quindi dubbio che, per legge, i diplomi del vecchio ordinamento siano stati equiparati a quelli quadriennali. Viene così smontata la prima menzogna contenuta nella lettera, nei comunicati e nell’interrogazione al Senato, che parlano di corsi di restauro biennali, mai esistiti presso Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure e Scuola di Ravenna.


Creazione del corso di laurea a ciclo unico LMR/02
Nel 2009, a seguito di disposizioni normative espresse a livello europeo, è stato necessario inserire l’insegnamento del restauro in un percorso formativo di livello universitario ed è stata creata, di concerto dal Miur e dal Mibac, la laurea in restauro a ciclo unico quinquennale nella classe LMR/02, articolata in circa 5mila ore tra studio frontale e pratica.

Giova evidenziare a questo punto che, proprio sulla scorta dei percorsi didattici delle SAF, sono stati strutturati i corsi di laurea nella classe LMR/02 che ripropongono gli stessi contenuti didattici. Con il Decreto ministeriale 2 marzo 2011 il Mur è dunque intervenuto per definire la classe della laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, specificando che le disposizioni del suddetto decreto si applicano altresì ai corsi omologhi organizzati dalle Scuole di Alta Formazione e di studio degli Istituti Centrali del MiC (disposizione attivata con Decreto interministeriale 25 agosto 2014).
Infine, per completezza, è stato attivato un complesso iter tecnico, che ha visto coinvolti i due Ministeri, per giungere ad equiparare con legittimità alla laurea magistrale anche i titoli rilasciati ante 2009, e che ha trovato compimento con il contestato Decreto ministeriale del 21 dicembre 2017.

• Legittimità dell’equipollenza alla classe LMR/02
L’iter per l’ottenimento del riconoscimento dell’equiparazione dei titoli rilasciati dalle SAF del MiC presso il Miur ha infatti richiesto un complesso lavoro di comparazione tecnica tra i contenuti didattici e il monte ore obbligatorio delle SAF ante Decreto ministeriale 2009 n. 87 e quelli delineati nel Decreto ministeriale 2 marzo 2011. Il prodotto di tale lavoro è stato sottoposto all’approvazione del direttore del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del Mur ed è stato quindi possibile procedere con la pubblicazione del Decreto ministeriale 564/2017.

Questo ha messo fine all’ingiustizia causata da uno stravolgimento dell’impianto normativo definito nel 2004 dall’art. 29 comma 9 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio che stabilisce che «L’insegnamento del restauro è impartito dalle Scuole di Alta Formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 [...]; il titolo accademico [...] è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale [...]», da cui è disceso un decreto attuativo monco e anticostituzionale che escludeva i diplomarti SAF ante 2009, operando una violazione della norma primaria (Codice Beni culturali), che come tale è di carattere generale e senza alcuna limitazione temporale.


• Non legittimità di equiparazione di titoli diversi
Nell’interrogazione al Senato si legge «[…]si è proceduto all’equiparazione dei soli titoli rilasciati dalle scuole di Alta Formazione (SAF) […] Ciò a fronte di bandi pubblici per corsi di soli due/tre anni con ammissione dopo la terza media, a discapito di restauratori in possesso di lauree triennali e diplomi quinquennali, anche post scuole superiore, ma non di provenienza SAF». È bene specificare subito, perché non si incorra in errore di giudizio, che non esistono e non sono mai esistite lauree triennali universitarie in Restauro e Conservazione. Prima della istituzione della classe LMR/02 esistevano solo le lauree triennali nelle classi L41 e L43 in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni culturali, non abilitanti alla professione di restauratore.

• Requisiti richiesti per l’equiparazione
È bene specificare che, ai fini dell’equiparazione stabilita dal decreto del 2017 qui contestato, questa è applicabile esclusivamente a coloro in possesso di diploma di scuola superiore oltre al diploma rilasciato dalle SAF (D.M. 564 MIUR 20 dicembre 2017 art. 1, comma 2 «L’equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»).

Sentenze citate nell’interrogazione al Senato e nelle altre comunicazioni dei Comunicati
In merito alle sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato citate nell’interrogazione parlamentare a sostegno della tesi per cui il Decretop ministeriale 564/2017 non dovrebbe avere validità normativa, non si comprende sinceramente la correlazione tra le cose. La sentenza n. 01867/2011 del Tar Lazio (sezione seconda quater), si pronuncia in merito a una richiesta di riconoscimento di equipollenza di un titolo di laurea triennale a uno magistrale fatta alla Provincia di Roma dal ricorrente, in occasione di un concorso per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di guida turistica. Viene richiesto in questo caso dunque un riconoscimento di equipollenza sostanziale alla Provincia, che non ha nessuna facoltà di stabilirla, in assenza di un riconoscimento stabilito per legge appunto (equipollenza formale), che deve essere sancito tramite Decreto ministeriale o altra disposizione di legge.

Nella seconda sentenza citata, la n. 4994/2009 del Consiglio di Stato, in ugual modo, il ricorrente chiedeva all’Enac il riconoscimento di equipollenza di una laurea in Ingegneria dei materiali alla laurea in Ingegneria a indirizzo aeronautico. Anche in questo caso viene dunque semplicemente negata la possibilità di un’equipollenza di tipo sostanziale senza una disposizione normativa. Né la Provincia né l’Enac sono enti preposti al rilascio di titoli di studio o a stabilirne un’equiparazione, facoltà che ha solo il Mur.

• Differenza tra qualidica professionale e titolo di studio
Non resta che chiarire la differenza tra la disciplina relativa alla qualifica professionale dei restauratori di Beni culturali, regolamentata dall’art. 29 e dall’art. 182 del Decreto legislativo 42/2004, e l’ottenimento di un titolo di studio:
- Titolo di studio: subordinato a un percorso didattico opportunamente valutato mediante votazioni e a seguito della discussione di una tesi finale.
- Qualifica professionale: regolamentata dall’art. 29 (per coloro in possesso della laurea abilitante LMR/02 la cui discussione della tesi finale ha valore di esame di stato); dall’art. 182 (per coloro non in possesso del titolo di studio abilitante).

La norma transitoria contenuta nell’art. 182 del decreto legislativo 42/2004 stabiliva le modalità di attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali, ossia l’abilitazione all’esercizio della professione, a coloro che non rientravano nelle disposizioni dell’art. 29 (possessori di laurea abilitante). Chi è inserito nell’elenco dell’art. 182 è abilitato a esercitare la professione di restauratore di beni culturali dunque, mentre l’ottenimento di un titolo di studio può avvenire solamente a completamento di un percorso formativo adeguato alla normativa vigente.

Stupisce oltretutto che i senatori proponenti l’interrogazione, da un lato disconoscano la validità dello strumento normativo del Decreto ministeriale per l’equiparazione dei titoli di studio e dall’altro chiedano ai ministri di estendere l’accesso all’equiparazione anche ai restauratori abilitati alla professione ex art. 182, senza che essi siano in possesso di un titolo di studio adeguato!

• Presunti favoritismi del Ministero della Cultura ai diplomati SAF
L’avvocato Nino Filippo Moriggia del ComiCost, nella lettera di adesione al ricorso, definisce i diplomati SAF come la «lobby dei raccomandati della Pubblica Amministrazione» alludendo ai presunti favoritismi del MiC. Contrariamente a questa affermazione, in occasione del concorso del 2016 per il reclutamento di 80 funzionari restauratori-conservatori, nonostante il decreto di equiparazione fosse già stato firmato e pubblicato, i diplomati SAF si sono visti, all’ultimo, decurtati i punti del titolo di studio, retrocedendo di parecchie posizioni nella graduatoria finale.

Il Ministero dunque, in quell’occasione, ha deciso di non riconoscere alcun punteggio agli allievi delle sue Scuole di Alta Formazione, commettendo una grave ingiustizia. È stato in quell’occasione che il TAR Lazio e il Consiglio di Stato si sono pronunciati, per la prima volta, sulla validità del Decreto ministeriale 564 del 21 dicembre 2017 con alcune sentenze (sentenza n. 03490/2020 Tar Lazio, sezione seconda quater; sentenza n.03045/2020 Tar Lazio, sezione seconda quater; parere n. 01806/2020 del Consiglio di Stato, sezione prima, adunanza di sezione del 11 novembre 2020; parere n. 00703/2022 del Consiglio di Stato, sezione prima, adunanza di sezione del 23 marzo 2022), che hanno di fatto imposto al Ministero di valutare il titolo SAF allo stesso modo della laurea a ciclo unico LMR/02, togliendo ogni dubbio sulla validità del decreto di equiparazione.

Se proprio di favoritismi vogliamo parlare dunque, questi non sono di certo stati agiti dal Ministero della Cultura verso gli ex allievi delle sue SAF, ma piuttosto verso i restauratori che, senza alcun titolo di studio e solo in virtù dell’abilitazione alla professione di restauratore ex art. 182 del Codice, sono stati ammessi a partecipare a un concorso pubblico per il reclutamento di funzionari dello Stato, profilo che per legge, visto il ruolo di responsabilità sottesa e le competenze necessarie, richiede come requisito minimo, per tutte le figure professionali, il possesso di un titolo di laurea (Decreto del presidente dela Repubblica 487 del 09 maggio 1994 art. 2 c. 6; Decreto del presidente della Repubblica 285 del 01 marzo 1988, Qualifiche funzionali).

Quanto descritto sopra disegna una realtà forzatamente mistificata con cui si cerca ripetutamente di smontare il valore di chi si è impegnato in un idoneo percorso di studi piuttosto che fare qualcosa per elevare la propria condizione. Costruire invece che distruggere. Ci auguriamo che questo excursus metta fine a questa lunghissima e inutile battaglia.

Silvia Massari e Nanni Molè in rappresentanza degli ex allievi ante 2009 delle Scuole di Alta Formazione nel restauro del Ministero della Cultura
 

Restauratrice a lavoro

Silvia Massari, Nanni Molè, 09 maggio 2023 | © Riproduzione riservata

Polemiche sul riconoscimento della qualifica di restauratore | Silvia Massari, Nanni Molè

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