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Il palazzo romano di piazza Sant'Ignazio sede del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

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L'ARTE DI SALVARE L'ARTE | Che cosa serve contro il riciclaggio?

In Italia e in Europa la normativa è in costante aggiornamento

Claudio Cocuzza

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Da sempre evocatore di bellezza e ricchezza, il mercato dell’arte si conferma oggi un settore in crescita. Ed è sempre più anche un canale di investimento finanziario, capace di generare utili, attirando l’interesse dei collezionisti e di tutti coloro che desiderano introdurre una più ampia «asset allocation» nel loro risparmio. In questa innegabile dinamicità, quello dell’arte non è più un settore di nicchia, ma si apre al grande pubblico e alle nuove tecnologie. E la «compliance»? La trasparenza può cedere il passo alla velocità? Ovviamente no, in quanto il rischio di riciclaggio può essere elevato. In particolare, si tratta di una forma di riciclaggio extra-finanziario, che sfrutta canali alternativi al sistema bancario e finanziario per «ripulire» i proventi illeciti.

Nella consapevolezza di tale rischio, i Governi dell’Unione Europea hanno delineato un sistema di contrasto. La principale fonte normativa per l’Italia è rappresentata dal d.lgs. 231/2007, che si completa con ulteriori fonti secondarie. Il decreto è stato recentemente modificato dal d.lgs. 90/2017, che attua la direttiva Ue 2015/849 (IV Direttiva) e, in tutta probabilità, subirà le ulteriori modificazioni previste dalla direttiva Ue 2015/849 (V Direttiva), che deve essere recepita in Italia entro il 10 gennaio 2020. È un sistema complesso che stabilisce quali adempimenti devono essere assolti da parte di determinati soggetti (definiti soggetti obbligati), tra cui rientrano coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, ma anche case d’asta e gallerie d’arte.

I principali adempimenti consistono in: obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione dei dati ed obblighi di segnalazione delle cosiddette «operazioni sospette». Gli obblighi di adeguata verifica costituiscono le prime misure da ottemperare al momento dell’incontro con il cliente. Esse implicano la verifica della sua identità e l’identificazione di un eventuale titolare effettivo per valutare l’eventuale sussistenza di un rischio di riciclaggio. Tali obblighi possono assumere una forma semplificata o rafforzata a seconda del grado di rischio che si presenta (desumibile da fattori quali area geografica del cliente, rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale, servizi con elevato di grado di personalizzazione, rapporti instaurati con persone politicamente esposte, i cosiddetti «PEPs»).

Con decreto del 17 febbraio 2011, sono stati poi individuati una serie di indicatori di anomalia per semplificare il riconoscimento delle operazioni sospette. In presenza di un sospetto, i soggetti obbligati devono astenersi dal compiere l’operazione e devono effettuare appunto la cosiddetta segnalazione di operazione sospetta (Sos). Essa consiste in una comunicazione effettuata all’Uif (Unità di Informazione finanziaria, per l’Italia) contenente i dati, le informazioni e i motivi dell’operazione che il cliente deve compiere. Per tutta la durata del rapporto, il soggetto obbligato deve comunque monitorare il rischio e conservare i dati del cliente, così da garantirne l’integrità e la tempestiva acquisizione da parte delle istituzioni competenti in sede di accertamento o di indagine. L’inosservanza di tali adempimenti comporta l’applicazione di sanzioni amministrative significative e (nei casi più gravi) anche di sanzioni penali.

La V Direttiva Ue inciderà poi anche su tali misure in maniera piuttosto rilevante. Innanzitutto, includerà tra i soggetti obbligati persone che commerciano o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse per un’operazione di valore pari o superiore a 10mila euro, sia quando l’attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, sia quando essa viene effettuata da porti franchi. Tra le altre principali novità rientrano poi la previsione di nuovi poteri attribuiti alle Autorità di vigilanza di settore; la pubblica accessibilità del registro dei titolari effettivi; l’identificazione del titolare effettivo in colui che ha la rappresentanza legale, oltre a nuove misure di verifica rafforzata che gli Stati membri dovranno includere nei rispettivi regimi nazionali.

Il panorama è dunque complesso. Nonostante l’applicazione di misure sempre più incisive contro il riciclaggio, il sistema dell’arte può essere esposto ai riciclatori e i rischi, anche reputazionali, sono significativi. Un esempio può essere dato dai porti franchi, veri e propri hot spot internazionali che operano sostanzialmente ancora in un contesto «grigio» sotto il profilo della titolarità effettiva dei clienti. Per questa ragione, la normativa antiriciclaggio applicata al settore dell’arte è in costante evoluzione. Il 26 marzo scorso il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sui reati finanziari (cfr. articolo a p. 54), l’evasione e l’elusione fiscale, dalla quale emerge che viene accolto con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati con la V Direttiva e con cui si invita la Commissione a presentare una proposta per la loro progressiva eliminazione dal territorio dell’Unione.

In questi termini, il rapporto tra arte e riciclaggio rivela il suo connotato di rischio. All’interprete spetta l’arduo compito di analizzare le nuove disposizioni di riforma; ai restanti soggetti (obbligati e non) il rispetto di queste misure per affermare sempre più la cultura dell’antiriciclaggio a tutela del nostro patrimonio artistico e culturale.
 

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Claudio Cocuzza, 06 maggio 2019 | © Riproduzione riservata

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