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Après moi, le déluge?

Emiliano Rossi

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Accade prima o poi a ogni collezionista di interrogarsi su quale sia la migliore destinazione da dare alle proprie opere d’arte nel contesto della futura successione. La decisione dipenderà principalmente da due variabili: il numero degli eredi (ciascuno con i suoi gusti, interessi e attitudini) e le caratteristiche della collezione (il numero delle opere d’arte, il valore economico e il rilievo culturale dei singoli lavori e del complesso, la divisibilità in ambiti omogenei ecc.). 

La prima alternativa che si pone è quella fra il non fare nulla, lasciando che la collezione cada in successione secondo le regole ordinarie, e il pianificare il passaggio generazionale, dividendo la raccolta fra tutti o alcuni degli eredi o facendo in modo che essa sia valorizzata come insieme senza subire dispersioni, eventualmente anche garantendone la fruizione pubblica in mostre o esposizioni museali permanenti.

Laddove il collezionista nulla preveda, la collezione verrà trasferita agli eredi in comunione ereditaria, per cui ciascuno diverrà titolare di una quota pro indiviso. È chiaro che, in questo caso, si prospetterà una divisione, con conseguente perdita del valore culturale d’insieme. Data la tipologia dei beni, sarà molto difficile che gli eredi concordino sul valore da attribuire a ciascuna opera per una divisione in natura, per cui si ricorrerà verosimilmente alla vendita. Infatti, si tramanda nel mercato dell’arte la regola delle «tre d», secondo cui le vendite all’asta si verificano principalmente per tre cause: per l’appunto «death», oltre a «divorce» e «debt». Salvo che per i beni culturali vincolati, troverà applicazione l’imposta di successione, che attualmente, in Italia, prevede aliquote e franchigie piuttosto vantaggiose (in particolare, 4% del valore con franchigia di 1 milione di euro ciascuno per il coniuge e discendenti) ma che, come molti sostengono, potrebbe aumentare in un futuro non lontano. 

Con particolare riferimento alle opere d’arte non vincolate che siano custodite in casa, si applica la cosiddetta presunzione del 10%, per cui, ai fini del calcolo dell’imposta, il valore del denaro, dei gioielli e della mobilia destinata a uso od ornamento delle abitazioni, si presume pari al 10% del valore degli altri beni che compongono l’asse ereditario. Chiaramente, laddove il valore effettivo superi il 10%, per cui la dichiarazione non sia corretta e non sia versata l’imposta dovuta, gli eredi, fino al termine di decadenza dei relativi accertamenti, correranno il rischio di sanzioni. In particolare, il rischio si presenta laddove i beni siano venduti entro detto termine, con eventuale emersione, nell’ambito dell’attività di monitoraggio fiscale, di flussi bancari a favore degli eredi che non siano coerenti con i valori indicati in dichiarazione.

In alternativa, il collezionista può, con testamento, disporre che la collezione sia divisa tra gli eredi o legatari secondo le attitudini di ciascuno o sia destinata ad alcuni, ritenuti più idonei o interessati. Come noto, il diritto italiano prevede che una quota di eredità sia in ogni caso riservata ai legittimari (i discendenti e il coniuge o, in loro assenza, gli ascendenti). Ad esempio, in caso di concorso tra il coniuge e un figlio, ciascuno di essi ha diritto a un terzo dell’eredità mentre, in caso di concorso fra il coniuge e più figli, questi ultimi hanno diritto alla metà dell’eredità mentre il coniuge ha diritto a un quarto. È quindi opportuno che il collezionista richieda una stima professionale del valore delle opere prima di disporre e che questa sia condivisa il più possibile con gli eredi: solo in questo modo sarà possibile dividere equamente i beni prevenendo eventuali conflitti e verificare se le disposizioni testamentarie ledono le quote di legittima. 

Ove desideri dare disposizioni circa l’uso della collezione dopo la sua morte, il collezionista può, nei limiti della quota disponibile, istituire eredi o disporre legati sotto condizione risolutiva o con l’apposizione di un onere (ad esempio, di conservare la collezione e garantirne la fruizione pubblica o di non disperderla per un certo tempo). Tuttavia, al fine di garantire il rispetto di simili disposizioni è necessario il ricorso all’autorità giudiziaria da parte degli altri eredi, con conseguente rischio di contenziosi.

È anche possibile pianificare il passaggio generazionale con atto tra vivi, ad esempio donando in tutto o in parte la collezione a uno o più beneficiari. In proposito, occorre tenere presente che anche i beni donati in vita, insieme ai beni lasciati alla data della morte, rilevano per il calcolo delle quote di legittima riservate al coniuge e ai discendenti, per cui anche le donazioni devono essere fatte nel rispetto della riserva. Sui trasferimenti a titolo gratuito è dovuta l’imposta di donazione, con aliquote e franchigie equivalenti all’imposta di successione. Tuttavia, la donazione ha il vantaggio di anticipare l’applicazione dell’imposta, mettendo al riparo dal rischio di futuri aumenti. In ogni caso la donazione fatta in vita al futuro erede impatta sulla franchigia a lui applicabile sulla futura imposta di successione. Chiaramente, ove i beni vengano donati, non potrà trovare applicazione la presunzione del 10% potenzialmente applicabile al loro trasferimento per causa di morte. Come per la successione, non è dovuta l’imposta qualora la donazione sia effettuata a favore di musei statali o di enti locali o di musei privati costituiti come fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con finalità di pubblica utilità od onlus.

La donazione pura e semplice non è di per sé atta a garantire alla collezione una specifica destinazione dopo il trasferimento al beneficiario. In proposito, possono essere aggiunte specifiche clausole a tutela degli interessi e volontà del donante, quali, ad esempio, la riserva di usufrutto, l’onere (modus) o la riserva a favore del donante di disporre dei beni donati fino alla sua morte con effetto risolutivo della donazione. Tuttavia, per la corretta esecuzione delle clausole è necessaria la cooperazione del donatario, con conseguente rischio di contenziosi e di inopponibilità delle clausole ai terzi in caso di trasferimento del bene da parte del donatario in violazione dei patti.

Per rimediare ai rischi di inadempimento connessi alle disposizioni testamentarie o alle donazioni modali (cioè gravate da un onere) o condizionate, può essere utilizzato il contratto fiduciario, attraverso cui, secondo il modello della cosiddetta «fiducia germanistica» che non implica il trasferimento della proprietà al fiduciario, la collezione viene data in gestione a una società fiduciaria, che, per conto del/dei fiduciante/i, eserciterà i diritti connessi alla proprietà nel rispetto delle direttive date e senza discrezionalità, per tutta la durata del contratto. 

Nel passaggio generazionale, la fiduciaria può assumere un ruolo equiparabile a quello dell’«escrow agent» (depositario), in quanto consente di garantire che l’esercizio dei diritti patrimoniali rispetti le clausole apposte dalle parti.

Ad esempio, il mandato fiduciario potrebbe essere usato per assicurare l’esecuzione di una donazione modale o con riserva di disporre, laddove il donante voglia assicurarsi che la collezione non venga ceduta, sia valorizzata e abbia una fruizione pubblica. Infatti, il donante e il donatario potrebbero stipulare, per un certo periodo o fino alla morte del donante, un mandato a una società fiduciaria per la gestione della collezione in conformità agli accordi, eventualmente anche con la stipula di un contratto di deposito con una società specializzata. Il contratto fiduciario potrebbe essere utile, in extremis, anche dopo la successione, laddove il testatore abbia espresso nel testamento il desiderio che la collezione sia conservata e valorizzata. Laddove gli eredi concordino nell’eseguire la volontà del testatore, il mandato fiduciario potrebbe essere strutturato al fine di dare ordinata esecuzione a quanto disposto, individuando un soggetto di comune fiducia (curatore della collezione) nel cui interesse (oltre che nell’interesse degli eredi) sia stipulato il mandato e che sia incaricato di istruire la fiduciaria sugli opportuni atti di gestione. Il contratto fiduciario viene anche utilizzato nell’ambito della «voluntary disclosure» (recentemente estesa fino al 31 luglio 2017) per il rientro giuridico delle opere detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Il patto di famiglia previsto dal Codice Civile per il trasferimento di aziende o partecipazioni anche in deroga alle norme sulla legittima non è, in linea di principio, applicabile al passaggio generazionale di opere d’arte, salvo il caso di collezioni «corporate» detenute da società operative o, eventualmente, da holding di partecipazioni.

Lo strumento che più di altri risulta adeguato a garantire la conservazione unitaria delle collezioni nel passaggio generazionale è il trust, che consiste in un rapporto giuridico, regolato da una legge straniera ma riconosciuto in Italia, istituito da un disponente che trasferisca la titolarità dei beni a un «trustee», affinché quest’ultimo li gestisca nel rispetto dell’atto istitutivo e nell’interesse di uno o più beneficiari o per la realizzazione di uno scopo. I beni in trust costituiscono un patrimonio segregato, tendenzialmente al riparo dalle pretese dei creditori del disponente e del trustee. Secondo l’Agenzia delle Entrate e alcune pronunce della giurisprudenza tributaria di Cassazione e di merito, il trasferimento dei beni al trustee costituisce un vincolo di destinazione immediatamente soggetto a imposta di donazione e successione con aliquota calcolata sulla base del rapporto esistente tra disponente e beneficiari, salva l’inapplicabilità ai beni culturali vincolati. 

A partire dal primo gennaio 2017 il trasferimento di beni a un trustee nell’ambito di un trust che abbia come obiettivo la tutela di un beneficiario con disabilità grave può essere esente, a certe condizioni, dall’imposta di successione e donazione (cosiddetto «trust dopo di noi»). 


Il trust ha in genere finalità liberale per cui il trasferimento di beni culturali vincolati al trustee non è soggetto a prelazione artistica, anche se va denunciato alla Soprintendenza competente.


Attraverso il trust, la collezione che abbia un rilievo culturale significativo può essere gestita unitariamente e valorizzata dal trustee, anche attraverso acquisti o cessioni di opere e prestiti a mostre, per essere poi trasmessa ai beneficiari finali (familiari e/o terzi) alla fine del trust. Tra i diversi esempi di trust di beni artistici istituiti nella pratica, si possono citare:


il trust di una collezione e di una partecipazione societaria che generi utili da destinare, in parte, al mantenimento e valorizzazione delle opere e, per il resto, da distribuire periodicamente ai beneficiari; il caso di alcuni fratelli che trasferiscono in trust, fino alla morte dell’ultimo di essi, un immobile storico vincolato e locato a terzi, per mantenere intatto fino a quel momento il valore economico del complesso e l’immagine della famiglia; il trust di una collezione istituito a favore di un beneficiario minore fino al compimento della maggiore età; il trust del mecenate che trasferisce la collezione al trustee affinché la dia in prestito a un museo a condizione che siano garantiti il mantenimento e l’esposizione permanente. Il trust può anche non avere beneficiari ed essere istituito unicamente per la realizzazione di uno scopo. 


Con un’opportuna scelta della legge applicabile e della strutturazione, potrebbe, ad esempio, essere usato per finalità di tutela o museali in alternativa alla fondazione. Per di più, il trust di scopo può essere, a certe condizioni, riconosciuto in Italia come onlus, con i conseguenti vantaggi fiscali, in termini di esenzione dei trasferimenti di beni al trust dall’imposta di successione e donazione e di deduzioni o detrazioni dall’imposta sui redditi per i soggetti che effettuano liberalità a favore del trust stesso. 


Il trust si differenzia dalla fondazione principalmente in quanto quest’ultima è un ente con personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo ed è soggetta a uno stringente controllo pubblico al momento della costituzione e per tutta la sua durata fino alla liquidazione finale. 


Al contrario, il trust non è una persona giuridica, sebbene anche il trustee possa, con i dovuti accorgimenti, agire con responsabilità limitata. Inoltre, il controllo sulla gestione del trust non è svolto dall’autorità governativa ma privatamente dal «protector» nominato dal disponente, che può avere anche il diritto di veto o, quantomeno, un ruolo consultivo su alcune decisioni. 


Al termine del trust non è prevista una liquidazione soggetta a controllo pubblico ma può essere prevista dall’atto di trust la devoluzione finale dei beni, ad esempio, ad altri enti con le stesse caratteristiche.   


Emiliano Rossi, avvocato presso lo Studio legale Pavesio e Associati, Torino

Emiliano Rossi, 05 febbraio 2017 | © Riproduzione riservata

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