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Redazione GDA
Leggi i suoi articoliSempre più spesso gli investitori abbandonano i canali tradizionali del private banking e, per incrementare il valore del proprio patrimonio, acquistano opere d’arte. Ma se l’opera rappresenta ormai un asset class, il collezionista può entrare nel mirino del fisco. È ciò che accade, ad esempio, quando decide di dismettere un pezzo della collezione per acquistarne un altro. Ora, per capire se gli atti di acquisto e vendita compiuti dal collezionista allo scopo di creare e valorizzare la collezione possano essere tassati o meno, è necessario anzitutto comprendere se l’attività del collezionista sia suscettibile di venir considerata attività di impresa e assoggettata, tra le altre cose, alle imposte sui redditi.
Malgrado la commercialità dell’atto, normalmente il collezionista non agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale e in linea di massima è escluso che produca redditi d’impresa ex art. 55 del D.p.r. n. 917/86 (cd. T.U.I.R.). Questi ultimi, infatti, presuppongono più che il carattere dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c. l’esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, delle attività previste dall’art. 2195 c.c., tra le quali «l’attività intermediaria nella circolazione dei beni» (inteso nel senso di acquisto e successiva rivendita del bene).
A livello fiscale, quindi, è anzitutto il tasso di abitualità dell’attività commerciale svolta a rappresentare il confine tra il collezionista puro e il mercante d’arte. Questo significa che, per escludere la produzione di redditi di impresa in capo al collezionista, l’Amministrazione finanziaria dovrà valutare, caso per caso, gli elementi sintomatici dell’attività imprenditoriale, quali la continuità, la frequenza e la rilevanza economica delle cessioni, il ridotto lasso temporale intercorrente tra l’acquisto dell’opera e la sua successiva rivendita, l’utilizzo di mezzi pubblicitari per il procacciamento di potenziali clienti. Con la conseguenza che difficilmente potrà essere considerato mercante d’arte colui che non cura in maniera abituale tutto il ciclo di acquisto, promozione e rivendita dei beni artistici facenti parte della collezione.
Tuttavia, lo svolgimento di operazioni speculative isolate non pone al riparo il collezionista dalla lente accertativa dell’Amministrazione finanziaria, la quale potrebbe comunque riprendere a tassazione i proventi derivanti dalla dismissione dell’opera d’arte, qualificandoli come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i, T.U.I.R. Parliamo della categoria reddituale dei «redditi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali non esercitate abitualmente» che vengono assoggettati a Irpef, individuati dalla norma del T.U.I.R. in negativo (redditi non riconducibili a quelli di impresa o di lavoro autonomo, o a redditi da lavoro dipendente) e ulteriormente distinti rispetto ai redditi di impresa per la mancanza dell’elemento dell'abitualità nello svolgimento di attività di natura commerciale.
Non a caso, già nel 2011 con la sentenza n. 21776, la Cassazione aveva osservato che l’attività commerciale non occasionale debba consistere, alternativamente, nella «pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo con stretta relazione funzionale tra atto di acquisto e atto successivo di vendita», o in una «serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita».
Insomma, per sfuggire al fisco, il collezionista è tenuto a dimostrare che la vendita dell’opera, non avendo carattere continuativo e professionale, si è tradotta in un semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso, divenendo così fiscalmente irrilevante. Ciononostante, la prassi degli uffici sembra poco sensibile alle sottili differenze poste dal Legislatore tra le summenzionate categorie reddituali e orientata, piuttosto, nel senso di riprendere a tassazione persino le plusvalenze realizzate con la vendita di opere e oggetti da collezione pervenuti tramite donazione o successione ereditaria.
In simili ipotesi, quindi, al contribuente non rimane che portare all’attenzione dei verificatori prima, e dei giudici poi, l’assenza del requisito della «commercialità», che richiede il precedente acquisto del bene oggetto di cessione (in questo senso, Cass., sentenza n. 2809 del 7 febbraio 2008) e diventa indispensabile per decretare l’imponibilità, ai fini Ires o Irpef, del reddito derivante dalla cessione dell’opera d’arte. Si consiglia, pertanto, la conservazione di tutta la documentazione utile a dimostrare la provenienza iure donationis o iure successionis dell’opera stessa.
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