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«Il miracolo delle quaglie» (1554) di Jacopo Bassano (particolare), ora conservato al Getty Museum di Los Angeles

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«Il miracolo delle quaglie» (1554) di Jacopo Bassano (particolare), ora conservato al Getty Museum di Los Angeles

Quando il Consiglio di Stato decide di arte

Alcune sentenze sull’esportazione di opere d’arte sono state recentemente riformate dal Consiglio di Stato. Tre decisioni particolarmente significative riguardano Morandi, Dalí e Jacopo Bassano

Emiliano Rossi, Alice Brancati

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Nel numero di febbraio 2023 di «Il Giornale dell’Arte» avevamo dato conto di alcune sentenze pronunciate dai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) nel corso del 2022 in applicazione dei criteri di valutazione introdotti dal d.m. n. 537/2017 per il rilascio dell’attestato di libera circolazione per le opere d’arte. Ricordiamo che i criteri previsti dal decreto ministeriale sono: la qualità artistica dell’opera, la sua rarità (in senso quantitativo o qualitativo), la rilevanza della rappresentazione, l’appartenenza dell’opera a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico o monumentale, il fatto che l’opera costituisca testimonianza significativa per la storia del collezionismo, o il fatto che costituisca testimonianza di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o provenienza straniera, tenendo conto della specifica attinenza con la storia della cultura italiana. Di recente, alcune delle sentenze citate nel precedente articolo sono state riformate dal Consiglio di Stato, che ha in diverse occasioni fornito una valutazione diversa delle fattispecie e dei suddetti criteri, talvolta meno favorevole al proprietario richiedente l’attestato di libera circolazione.

«Vaso di fiori», di Giorgio Morandi

Il Tar Lombardia (n. 880/2022) aveva annullato il provvedimento di diniego dell’attestato di libera circolazione dell’opera «Vaso di fiori» di Giorgio Morandi. Secondo il Tar non era stato valutato il requisito della rarità con il particolare rigore prescritto dal decreto data la presenza di numerose opere simili in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati. In particolare, la valutazione di rarità data dall’Ufficio Esportazione sulla base della presenza di fiori freschi e di una particolare tipologia sarebbe stata relativa più a un giudizio di natura estetica e sarebbe anche stata priva di adeguato supporto nella letteratura storico artistica. Inoltre, il Tar aveva ritenuto irrilevante l’opera per la storia collezionistica, giacché era appartenuta a un’importante collezione sudamericana e non italiana. Il Consiglio di Stato n. 4686/2023 ha riformato la decisione del Tar, affermando il principio per cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’infondatezza scientifica del giudizio di valore espresso dall’Amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato, la valutazione contenuta nella relazione storico artistica allegata al provvedimento in merito alla rarità dell’opera sarebbe invece adeguata, in quanto, oltre a inquadrare il dipinto dal punto di vista temporale in un peculiare contesto storico (il dipinto è datato 1943, anno di guerra in cui Morandi fu arrestato), svolge una valutazione puntuale sull’oggetto ritratto, qualificando l’opera come un «raro esercizio di stile e di colore, realizzato con fiori naturali che poco hanno a che vedere coi tanti mazzi impolverati di fiori secchi e che evoca la reazione interiore dell’artista alle brutture della guerra», elemento importante anche in riferimento al criterio di rilevanza della rappresentazione previsto dal decreto.

Anche per quanto riguarda la rilevanza dell’opera per la storia collezionistica italiana, il Consiglio di Stato ha rilevato che, al contrario di quanto affermato dal Tar, dalla relazione storico artistica emergevano una serie di elementi a testimonianza dell’importanza dell’opera, che aveva fatto parte di una collezione romana, poi era transitata dalla Galleria del Secolo di Roma e solo in seguito era approdata nella collezione dei venezuelani José Luis e Beatriz Plaza, collezione di arte europea di particolare pregio, che includeva ben 27 opere di Morandi, così da divenire la più significativa raccolta di dipinti dell’artista bolognese della seconda metà del ventesimo secolo. La collezione Plaza venne dispersa all’asta da Sotheby’s a Londra il 9 dicembre del 1997 e i «Fiori» firmati e datati 1943 tornarono in asta da Christie’s a Milano nel 2021.

«Teste sognanti piene di nuvole», di Salvador Dalí

Il Tar Lazio (n. 11304/2022) aveva ritenuto illegittimi il provvedimento di annullamento di un precedente attestato di libera circolazione e il conseguente provvedimento di dichiarazione di interesse culturale relativi al dittico di Salvador Dalí, in quanto caratterizzati da un particolare deficit istruttorio e motivazionale.

In particolare, secondo il Tar, l’illegittimità dei provvedimenti del Ministero derivava dal fatto che l’opera è stata realizzata da un artista non italiano e in assenza di qualsivoglia legame con il contesto artistico italiano, non costituendo una testimonianza dei rapporti di contaminazione tra l’arte di Dalí e l’arte e la cultura italiane, meglio rappresentati da altre fasi creative di Dalí. Inoltre la tesi della probabile realizzazione dell’opera in Italia non era sorretta da prove; e la pretesa esistenza di una «indubitabile connessione» tra l’arte di Dalí e quella del musicista che collezionò l’opera era una irrilevante considerazione personale unicamente del redattore del provvedimento non sorretta da un’adeguata letteratura storico artistica e musicale. Anche in questo caso, il Consiglio di Stato n. 8074/2023 ha assunto una posizione opposta a quella del Tar, ritenendo legittimi il provvedimento di annullamento dell’attestato di libera circolazione e il successivo provvedimento di dichiarazione di interesse culturale.

A fondamento della decisione è stato preliminarmente rilevato un vizio procedimentale per il fatto che, essendo il bene di proprietà di una fondazione (la Fondazione Scelsi), al pari di quanto accade per i beni di proprietà pubblica, doveva essere ritenuto bene culturale non esportabile in ragione del suo interesse «semplice» fin quando un’apposita verifica del Ministero non avesse escluso tale interesse presunto. Di conseguenza, non sarebbe stato legittimo il rilascio di un attestato di libera circolazione senza l’attivazione del prescritto procedimento di verifica, la quale avrebbe dovuto essere condotta sulla base di criteri più stringenti in ragione dei quali l’interesse culturale «semplice» potrebbe essere escluso «solo laddove il bene disveli, con assoluta certezza e senza bisogno di ulteriori accertamenti, alcuna valenza culturale».

Il Consiglio di Stato ha poi riformato le statuizioni del Tar affermando che il giudizio di interesse culturale dell’opera è nell’insieme fondato, considerando tra l’altro che:
a) la valutazione del Ministero circa la probabile esecuzione in Italia, sebbene non basata su elementi di certezza, sarebbe sufficientemente fondata su elementi di tipo indiziario, adeguatamente apprezzati e considerati sulla base di una ricostruzione non esclusivamente storica ma incentrata anche sui temi del dipinto;
b) sarebbe sufficientemente motivato il giudizio di pregio artistico dell’opera sulla base della consistenza, dei materiali e delle tecniche costruttive, del contesto culturale all’epoca della realizzazione, della rilevanza per la produzione di Dalí e per il periodo surrealista dell’artista, e infine del significato per l’artista e la sua vicenda storica e umana;
c) altrettanto fondata sarebbe poi la dimostrazione del legame tra l’arte di Dalí e quella del musicista Scelsi collezionista del dittico, sulla base dei nessi di stile, significato ed espressività avvalorati dalle affinità tra i due artisti (entrambi cosmopoliti nella formazione e negli interessi, cultori e protagonisti delle avanguardie dell’epoca, attratti dalle tematiche dell’inconscio) e ricavati dalla disamina della letteratura e della storiografica delle opere e delle vite dei due artisti. Tale affinità sarebbe anche dimostrata dalla storia, dal contesto e dalla collocazione del dittico negli spazi legati alla vita e all’attività creativa e sociale del musicista e l’insieme di questi elementi sostanzierebbe, oltre all’interesse culturale, anche l’interesse «relazionale» per la storia dell’arte e della cultura.

«Il miracolo delle quaglie», di Jacopo Bassano

Il Tar Lazio (n. 11306/2022) aveva ritenuto legittimo l’annullamento dopo quattro anni dell’attestato di libera circolazione del quadro (nel frattempo esportato e venduto al Getty Museum di Los Angeles) che era stato successivamente riconosciuto come un’importante opera di Jacopo Bassano. Il Tar aveva ritenuto che il rilascio dell’attestato di libera circolazione sarebbe stato determinato da un comportamento doloso o colposo del dichiarante, contrastate con il dovere di leale cooperazione, che aveva indotto in errore l’ufficio. In particolare, l’opera era stata presentata in uno stato non buono come «anonimo soggetto biblico» attribuito a «un non meglio precisato Bassano», senza informazioni su provenienza, storia collezionistica, notizie storico artistiche o bibliografia note al richiedente (o che avrebbe dovuto conoscerle, essendo erede di un celebre antiquario fiorentino che, ben consapevole dell’importanza dell’opera, l’aveva «gelosamente custodita sino alla sua morte») e che avrebbero consentito l’individuazione del quadro.

Il Consiglio di Stato n. 9962/2023 ha riformato la decisione del Tar ritenendo che:
a) l’annullamento del provvedimento oltre il termine di 12 mesi previsto dalla legge è ammissibile esclusivamente nel caso di falsa attestazione del dichiarante penalmente rilevante e accertata definitivamente in sede penale, o nel caso in cui l’erroneità dei presupposti su cui si fonda la valutazione della PA non sia imputabile all’Amministrazione (neanche a titolo di colpa concorrente), ma esclusivamente al dolo della parte, cui viene equiparata la colpa grave o malafede oggettiva;
b) nel caso di specie, l’Ufficio Esportazione sarebbe stato indotto in errore dalle condizioni conservative non buone, che avrebbero offuscato la condizione e la qualità pittorica, ma il compromesso aspetto esteriore del quadro non costituisce una falsificazione dello stesso e gli esperti devono avere le competenze tecniche per valutare la rilevanza culturale di un’opera indipendentemente dal suo stato di conservazione;
c) inoltre, non poteva considerarsi falsa dichiarazione l’incompleta indicazione della paternità, del soggetto e provenienza dell’opera, giacché il privato è esclusivamente tenuto a fornire le informazioni in suo possesso, ma non può essergli addebitato a titolo di colpa grave il fatto di essere meno preparato rispetto ai tecnici del Ministero;
d) era, infine, evidente la colpa del Ministero, che aveva addirittura diminuito il valore dichiarato dall’esportatore (da 120mila euro a 70mila euro) dopo l’esame del quadro stesso, ciò che evidenzia una chiara sottovalutazione, ben oltre a quanto imputato alla parte istante.

Gli autori sono l’avvocato Emiliano Rossi, partner dello Studio Pavesio e Associati with Negri-Clementi, in collaborazione con l’avvocata Alice Brancati dello stesso studio.
 

Emiliano Rossi, Alice Brancati, 07 febbraio 2024 | © Riproduzione riservata

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