Alberto Oddenino, Alice Brancati
Leggi i suoi articoliQuali sono le prospettive di valore aggiunto che la tecnologia blockchain può dischiudere se applicata all’arte, e in particolare all’arte digitale? Come noto, l’arte digitale è tutt’altro che una novità, se già nel 1965 in Germania e negli Stati Uniti venivano esibite le prime opere di quella che al tempo prendeva il nome di Computer art.
Da allora, questo genere ha ricalcato l’evoluzione tecnologica, con la creazione della Net art legata alla nascita di internet e, più recentemente, con la AI Art che segna la nascita delle prime opere ideate e realizzate da una intelligenza artificiale. L’arte digitale nel suo insieme può oggi essere suddivisa in due macro categorie: quella in cui la tecnologia viene adottata come strumento di realizzazione, come, appunto, nel caso di un’intelligenza artificiale che progetti e crei un quadro, e quella in cui la tecnologia stessa diventa medium espressivo e in cui il prodotto finale è un file digitale.
Quest’ultima dimensione ha avuto scarsa presa sul mercato, fino in tempi recenti, per la difficoltà a essere inquadrata in logiche proprietarie, caratterizzate dal possesso esclusivo o comunque controllato del bene. D’altronde, sono le più classiche leggi del mercato a ricordarci che il valore è legato alla scarsità e alla correlata logica di privativa.
Proprio su questo punto merita riflettere sul potenziale di «valore aggiunto» che è apportato all’arte digitale dall’utilizzo della tecnologia blockchain e in particolare da quei blocchi di blockchain definiti Non Fungible Tokens (Nft), caratterizzati come speciali token crittografici unici, indivisibili, univocamente identificati e non fungibili, ossia sostituibili, con alcun altro blocco della medesima blockchain.
In quest’ottica si possono ben comprendere i 69,3 milioni di dollari realizzati lo scorso marzo da Christie’s New York per «Everydays: The First 5000 Days» dell’artista Beeple, così come i 17 milioni ottenuti da Sotheby’s per la «Fungible Collection» del digital creator Pak, nonché le importanti cifre a cui sono state vendute diverse altre opere analoghe. Simili risultati non sarebbero mai stati raggiunti in mancanza della garanzia di unicità dell’opera offerta dall’utilizzo dell’Nft.
A ben vedere il valore è generato dalla fusione fra l’opera e il token, e il citato record nasce dal reinserimento dell’opera d’arte digitale, intesa come medium, in una logica proprietaria, con il recupero di un’identità unica per un file altrimenti riproducibile senza limitazioni. È interessante tracciare un paragone tra l’ambito della criptoarte e l’ambito delle criptovalute in cui la «creazione» di valore si determina in forza della irriproducibilità di ciascun elemento che è parte della blockchain.
Nel caso di alcune criptovalute, e in particolare del Bitcoin, vi è a supporto del valore anche un fattore di scarsità programmata, dal momento che la blockchain che supporta Bitcoin risulta strutturalmente concepita per non superare i 21 milioni di blocchi-monete, con un costo di mining degli ultimi blocchi che è crescente in senso esponenziale dal punto di vista energetico.
È insomma la scarsità a garantire, insieme ad altre caratteristiche, l’attitudine della criptovaluta a essere autenticamente «valuta» in uno dei sensi più classici della teoria monetaria, ossia quale «riserva di valore». Anche per la criptoarte si applica in un certo senso la medesima logica, essendo proprio l’unicità, e la collegata scarsità, a sostenere il valore di mercato di opere cui prima erano riservate solo piccole nicchie.
Qualunque sia l’evoluzione di questo mercato, la diffusione della tecnologia blockchain in dimensione Nft, e la sottostante logica di unicità e immutabilità dei blocchi, apre a opzioni nuove per gli artisti da un punto di vista di tutela autoriale. L’Nft non solo attribuisce alle opere d’arte digitale unicità, ma protegge questa forma d’espressione anche in quei Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove il copyright è sottoposto al requisito della fixation.
Quest’ultima richiede che l’opera sia fissata su un medium tangibile per una durata non transitoria. Se tale requisito sia soddisfatto dalle diverse forme di arte digitale è questione aperta, soprattutto per le sue manifestazioni più effimere. È questo il caso delle opere create, esposte e conservate online, dove il concetto stesso di «copia» perde significato, se intesa come produzione unica e irriproducibile, salvo con l’autorizzazione dell’autore.
Gli Nft costituiscono da questo punto di vista una svolta, garantendo all’arte digitale la «stabilità» necessaria a essere riconosciuta come creazione intellettuale meritevole di tutela. Certo sono chiari anche alcuni profili di criticità. Si pensi in primo luogo alla questione dell’impatto ambientale causato dagli imponenti consumi energetici dei computer necessari a tenere in vita i nodi della rete blockchain.
Un tema talmente urgente da aver spinto Joe Lubin, cofondatore di Ethereum (piattaforma Nft da cui derivano gli Ether, la seconda criptovaluta più diffusa) a realizzare la nuova piattaforma Palm, la cui architettura più ecosostenibile ha convinto Damien Hirst a sceglierla per il suo «The Currency Project», ben 10mila opere tokenizzate e messe in vendita. Un progetto all’avanguardia che riproduce proprio il parallelismo fra opera d’arte e valuta, il quale costituisce l’assunto alla base delle analogie fra criptoarte e criptovalute che si sono evidenziate.
Inoltre, se da un lato il token garantisce all’opera lo status di unica (la copia originale, appunto), esso non fa altrettanto in tema di autenticità. O meglio: garantisce l’autenticità e la non alterazione delle opere solamente dopo la loro registrazione, ma ciò che avviene prima di essa non è controllabile. È così che su Verisart nel 2018 la Gioconda è stata attribuita a un utente che ha approfittato del fatto che essa non fosse registrata sulla piattaforma. È così che a marzo una stampa di Banksy è stata acquistata dalla società Injective Protocol, tokenizzata con attribuzione alla società stessa, bruciata e rivenduta sulla piattaforma OpenSea, uno dei più grandi marketplace di Nft.
Questo scenario apre a nuove declinazioni dei concetti di falso, riproduzione illecita, appropriazione artistica e responsabilità delle piattaforme di scambio Nft. Inoltre manca una chiara regolamentazione degli Nft. Essi non sono univocamente riconosciuti a livello internazionale, tra vuoti normativi e ambiguità nel confine tra le definizioni di crypto asset e strumenti finanziari.
Ciò ha importanti ricadute in ambito artistico, dov’è di primaria importanza stabilire quale sia il valore del token di per sé: non è parte integrante della creazione cui è associato, è piuttosto un insieme di metadati relativi all’opera che ne certificano l’unicità. Resta in questo senso aperta la questione su come si debba valutare il valore dell’opera legata al token, qualora questa divenisse irreperibile e rimanesse esclusivamente il token stesso.
In questa situazione, l’Nft rinvierebbe a un file inesistente senza possibilità di correzione, vista l’immutabilità del blocco, con evidenti problemi di tutela disponibile per l’acquirente dell’opera perduta. Allo stesso modo bisognerebbe considerare come contrastare la perdita dell’Nft, tanto per cause accidentali quanto per il rischio di obsolescenza digitale che potrebbe coinvolgere la tecnologia blockchain.
Infine vi sono altri profili ancor più importanti su cui occorre interrogarsi in relazione alla possibile introduzione dei token nell’arte digitale. Nell’arte tradizionale il valore dell’opera è dato dal controllo esclusivo dell’autore sulla sua riproduzione, elaborazione, comunicazione o distribuzione: il diritto d’autore infatti vieta ogni riproduzione non autorizzata e gli artisti possono chiedere di essere remunerati in cambio della concessione dell’autorizzazione alla riproduzione.
Questa logica non è facilmente esportabile in ambito digitale, dove le dinamiche proprietarie classiche sono capovolte, in un contesto che promuove e incentiva la diffusione delle creazioni intellettuali, le quali guadagnano popolarità e valore proporzionalmente a quanto più vengono riprodotte nella rete. In altre parole, la riproduzione aumenta il valore ed è secondario che essa possa in certa misura pregiudicare le logiche tradizionali del diritto d’autore. Si tratta di una rivoluzione copernicana che sembra difficile non finisca per impattare anche specificamente l’arte digitale.
Per le altre forme di creazione intellettuale già esistono piattaforme che guadagnano sulla base di un business model che capitalizza la popolarità degli autori e la diffusione esponenziale delle creazioni e che compensa in tal modo il sacrificio del diritto d’autore. Un’applicazione di questa logica al mondo dell’arte comporterebbe un vero ribaltamento dei capisaldi della disciplina autoriale.
Rispetto a questo delicatissimo punto merita riflettere sul ruolo di riequilibrio in favore delle prerogative autoriali che l’utilizzo di Nft potrebbe assumere. Se è vero che replicare gli Nft è impossibile, non altrettanto vale per le opere associate al token, le quali restano riproducibili. In questo senso non sembra irragionevole immaginare che si instauri una sorta di doppio binario in cui la dimensione di riproducibilità dell’opera resta intatta a beneficio delle logiche economiche delle piattaforme mentre l’unicità dell’Nft si volge alla tutela delle istanze di proprietà e di privativa intellettuale.
Certo non si vuole sostenere che la tokenizzazione dell’arte digitale sia capace di invertire l’inarrestabile tendenza di attrazione dell’arte digitale verso l’economia delle piattaforme, che è fenomeno strutturale al nuovo modello economico dominante. Pare però che lo sviluppo dell’interazione fra arte digitale e blockchain possa affiancare e complementare questa logica, fungendo da strumento efficace di «ricreazione» del valore in senso più tradizionale e autoriale.
SPECIALE NFT
Istruzioni per l'uso
Vademecum
Vocabolario
Blockchain e criptovaluta
Gli artisti
La collezionista
Le piattaforme
Il parere legale
Altri articoli dell'autore
Le creazioni dell’Intelligenza Artificiale sono il risultato di un processo automatico o i diversi soggetti coinvolti nel processo «creativo» prestano semplicemente un contributo tale da poter essere considerati autori o coautori dell’opera finale? Provano a rispondere Alice Brancati e Alberto Oddenino, citando l’esempio «proattivo» dell’artista piemontese