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Una delle opere di Shozo Shimamoto esposte al Ciac di Foligno. © Foto Elisa Partenzi

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Una delle opere di Shozo Shimamoto esposte al Ciac di Foligno. © Foto Elisa Partenzi

Il procedimento creativo può essere oggetto di plagio?

L’avvocato Fabrizio Lemme esamina il caso di Shozo Shimamoto, che documentò con un filmato la propria tecnica realizzativa, peraltro facilmente ricreabile. Per lui la risposta è affermativa

Fabrizio Lemme

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Come è noto, con il termine «plagio» si indicava, nel diritto romano, la riduzione in schiavitù di un uomo libero. Il termine si è consolidato nei secoli e ancora in quello passato, nell’art. 603 Codice Penale, il fatto era contemplato come delitto contro la personalità individuale e punito con la rilevante pena della reclusione da 5 a 15 anni. L’incriminazione, peraltro, è stata soppressa con la sentenza 8.6.1981 della Corte Costituzionale (Rel. Edoardo Volterra, insigne romanista) e pertanto il termine «plagio» sopravvive nell’attuale sistema penale solo nel significato letterario e traslato di contraffazione storico artistica.

Infatti, per significare l’autentica condotta appropriativa di un’opera poetica, a partire da Marco Valerio Marziale (Augusta Bilbilis, primo marzo 38 o 41-Augusta Bilbilis, 104) si è indicato il termine «plagio», usato dal grande poeta latino per qualificare la condotta di un poetastro, tale Fidentino (Ep. 29 e 38), che si era impadronito dei suoi versi, inserendoli in propri componimenti poetici e quindi riducendoli a una condizione servile. La «querelle» risale a un’epoca nella quale la creazione artistica non era soltanto nell’ispirazione ma anche in una sua traduzione particolarmente accurata ed elaborata.

Quando, in altri termini, Orazio, nelle Satire (I, X, 72-74), esortava chi avesse voluto scrivere cose degne di esser lette, a rimeditare e cancellare di frequente la loro espressione in versi («saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint scripturus»). In questo senso traslato di contraffazione letteraria, il termine «plagio» è ancora usato con riferimento a quelle condotte, anche penalmente punibili, di appropriazione dell’opera letteraria altrui (Legge 22.4.1941 n. 633, artt. 171 e ss.).

Il discorso che precede mi è tornato in mente il 18 settembre: in tale data, infatti, si è inaugurata a Foligno, presso il Ciac (Centro Italiano di Arte Contemporanea, diretto da Italo Tomassoni), una mostra, aperta fino al 9 gennaio, dedicata all’artista giapponese Shozo Shimamoto, morto nel 2013 e reso noto in Italia da quel grande mecenate della cultura figurativa che è Peppe Morra, operoso a Napoli, ove ha sede la Fondazione da lui creata.

Nel corso della mostra (alla cui inaugurazione ho assistito), è stato proiettato un filmato ove si illustrava quale fosse il comportamento creativo dell’artista giapponese. Questi, infatti, distendeva per terra una grande tela; quindi, la percorreva infrangendo sulla stessa contenitori di varie sostanze colorate che gli venivano portati da sue assistenti (non si sa se casualmente o meno) e, al termine del suo percorso sulla tela, l’opera era da ritenersi conclusa.

Questa consiste in un numero più o meno elevato di macchie di colore, che generano un effetto assai accattivante nei confronti del fruitore. È praticamente impossibile rifare un’opera assolutamente simile ad altra: infatti, illustrato nei termini prima riassunti, il procedimento creativo è assolutamente unico e irripetibile nel risultato.

Si pone allora un altro rilevante problema: il procedimento creativo, non il risultato di esso, può ritenersi oggetto di tutela? In altri termini, tenuto conto dell’attuale legge sulla protezione del diritto d’autore (la già citata Legge 633/41), se qualcuno, a imitazione di Shimamoto, crea un’opera d’arte seguendone lo stesso procedimento, il risultato sarà diverso ma l’invenzione è legata all’artista giapponese. Tradotto in termini spicci: se io distendo una tela per terra e la percorro versando su di essa contenitori di vari colori e magari infrangendo lo stesso contenitore, i cui vetri rimarranno sulla superficie pittorica, posso essere considerato artista plagiario di Shimamoto?

In realtà, almeno secondo la tradizione, quel che sarebbe oggetto di tutela, nella legge sul diritto d’autore, non è il procedimento creativo ma il suo risultato. Oggi, peraltro, anche il procedimento può considerarsi oggetto di invenzione e quindi di tutela.

A questo punto, pertanto, «quid juris»? È questa la formula tradizionale che usa il giurista quando, illustrato un fatto, si chiede se a esso siano o meno da ricollegare conseguenze giuridicamente rilevanti.

Pur non nascondendomi numerose perplessità (prima fra tutte, infrangere una tradizione che vede la contraffazione poetica non nel procedimento creativo ma nel suo risultato), sarei per una risposta affermativa.

In altri termini, non è lecito imitare il processo creativo seguito da Shimamoto distendendo una tela per terra e infrangendo su essa vari contenitori di colore, scelti sul momento. Il risultato sarebbe indubbiamente non coincidente con altra opera di quell’artista ma la creazione sarebbe totalmente sovrapponibile.

Quindi, Shimamoto, producendo il filmato che illustra il suo processo creativo, lo ha consacrato come una forma di creazione dell’ingegno che va, a mio avviso, necessariamente tutelata. Non è lecito, pertanto, creare un’opera imitando quel processo creativo, cosa che sarebbe possibile anche da parte mia, nonostante fin dalla più giovane età fossi negato per la cultura dell’immagine (forse, è proprio per questo che ho fatto del collezionismo di arte figurativa lo scopo prevalente della mia vita privata).

Omaggio dunque a Shozo Shimamoto, artista giapponese mancato ormai da otto anni ma sempre più vivo nella cultura figurativa occidentale. Quest’ultima, infatti, ormai da tempo si volge a Oriente per trarre una ispirazione da tempo illanguidita.

La civiltà umana nasce a Oriente: la cultura cinese è la più antica tra le forme d’arte rispetto a quella dell’area mediterranea, la cui prima testimonianza è nell’epoca di Hammurabi (3.000 anni contro i 1.800 prima di Cristo del sovrano babilonese).

E a Oriente torna, per trarne ispirazione, non solo nelle liriche pagine di Giacomo Puccini (Madama Butterfly) o nella prosa degli scrittori orientalisti, ma anche per il procedimento creativo di artisti nati a Oriente e ispiratori prepotenti della nostra cultura, come appunto Shozo Shimamoto.

Ma attenzione a non travalicare i limiti della legge sul diritto d’autore: il procedimento creativo da lui inventato, infatti, proprio per la sua unicità concettuale, non può ritenersi privo di tutela.

Una delle opere di Shozo Shimamoto esposte al Ciac di Foligno. © Foto Elisa Partenzi

Fabrizio Lemme, 05 gennaio 2022 | © Riproduzione riservata

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