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Arianna Antoniutti
Leggi i suoi articoliIl ministro Alessandro Giuli lo aveva detto nel commentare l’approvazione, da parte dal Senato, del Dl Cultura: sul fronte delle Soprintendenze c’è ancora da dibattere. Quando il Decreto Cultura era ancora in discussione alla Camera, la Lega aveva presentato, il 30 gennaio, un emendamento (primo firmatario il deputato Gianangelo Bof) con cui si voleva rendere, almeno in alcuni casi, il parere delle Soprintendenze non più vincolante. Così il vicepremier leghista Matteo Salvini riassumeva il senso dell’emendamento: «Più semplificazione e meno burocrazia, avanti con una proposta di buonsenso. L’obiettivo è liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il parere delle Soprintendenze non sarebbe più vincolante».
L’immediata reazione, non solo da parte dell’opposizione, aveva portato al ritiro del decreto già il 31 gennaio, ma la Lega non si è arresa. Il 5 febbraio è stato presentato il disegno di legge n. 1372 «Delega al Governo per la revisione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica», a prima firma del presidente della VII Commissione Roberto Marti. Il disegno di legge, attualmente in corso di esame al Senato, si propone, all’articolo 1, di operare «ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto».
Fra i temi principali, e fra i più delicati, il disegno di legge prevede all’articolo 2 che «il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di 45 giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione». Oltre al silenzio-assenso, è previsto che «gli interventi di lieve entità, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale» e, ancora, siano esclusi dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, quelli «relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati». Ancora, si legge nel testo, «al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica (...) nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante».
Analogamente, è stata presentata alla Camera, il 6 febbraio, primo firmatario Gianangelo Bof, la proposta di legge ordinaria «Modifiche al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica».
Se il senatore Marti asserisce che «è necessario semplificare per garantire la tutela del patrimonio cultura e paesaggistico in maniera più efficace e mirata», da più parti si sono alzate voci che denunciano, al contrario, l’attacco al cuore del sistema di tutela espresso proprio dalle Soprintendenze.
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