Redazione GDA
Leggi i suoi articoliIn riferimento all'articolo La Siae, dopo aver preso di mira le gallerie d’arte, se la prende adesso anche con le riviste d’arte di Carlo Frezzera pubblicato da Italia Oggi il 29 luglio, la Siae ribadisce di essere «fermamente convinta che il repertorio delle arti figurative, e pertanto i relativi autori o editori, al pari di ogni altro settore della creatività, meritino piena tutela, dovendo essi ricevere il corretto e puntuale pagamento del diritto d’autore in caso di sfruttamento delle loro opere (in qualunque formato)».
La replica prosegue così: «Siae, peraltro, agisce sulla base di uno specifico tariffario fissato dagli aventi diritto che risulta costantemente disponibile sul sito istituzionale di SIAE stessa. È dunque da escludere con certezza assoluta che possano essere state inviate richieste non quantificate monetariamente o (peggio) maggiorazioni del 400% per la presenza di riproduzioni in versione digitale di opere appartenenti alle arti figurative (o pubblicazioni di cataloghi o pubblicità di mostre).
Parimenti è da escludere che Siae imponga penali immediate in caso di ritardo nel pagamento del diritto d’autore, benché un tale pagamento debba dirsi giuridicamente scaduto nel momento stesso dell’utilizzazione. In un simile quadro, Siae respinge anche la circostanza secondo la quale propri uffici possano avere utilizzato toni «intimidatori, offensivi, comprensivi di minacce penali».
Del resto, le interlocuzioni con gli operatori di settore avvengono sempre in presenza di più incaricati di Siae, proprio al fine di poter dimostrare il contenuto degli incontri stessi ed evitare che possano essere propagate informazioni strumentali. Piuttosto, è utile sottolineare che Siaedeve sempre più spesso confrontarsi con un utilizzo spregiudicato delle opere appartenenti al repertorio in commento.
E sempre più di frequente, Siae è costretta ad assistere ad iniziative a carattere chiaramente commerciale (incluso lo scopo pubblicitario) per le quali viene strumentalmente ed erroneamente invocato il diritto di divulgazione giornalistica che ha, invece, ben diverse caratteristiche, tutte sancite dalla legge sul diritto d’autore e non sussistenti nei casi di cui si discute. Prova ne è, anzi, che, proprio nei casi che hanno dato luogo alle polemiche apparentemente riprese dalle dichiarazioni del Senatore Nencini, le imprese coinvolte avevano in realtà concordato tra di loro, e per iscritto, quale tra esse avesse l’onere di versare il diritto d’autore (sacrosanto) a Siae
Diritto d’autore poi semplicemente non versato, in assenza di una qualunque giustificazione. Si tratta dunque di casi chiaramente strumentalizzati che Siae è in grado di smentire documentalmente, capovolgendo qualunque malevola interpretazione.
In conclusione, Siae ritiene di essere nel giusto, perché sempre e solo mossa dall’unico obiettivo di garantire il doveroso riconoscimento dei diritti d’autore in favore di chi, di arte, “vive”».
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