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Redazione GdA
Leggi i suoi articoliArticolo 10
Beni culturali
[OMISSIS]
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse. [OMISSIS]
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Cose oggetto di specifiche
disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
[OMISSIS] d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; [OMISSIS]
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1 [Enti pubblici territoriali, enti pubblici e persone giuridiche senza fine di lucro, Ndr], che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. [OMISSIS]
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
[OMISSIS]
6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero, per le cose di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: [OMISSIS] d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53.
2. Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta settanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6 [mancato riscontro dell’interesse culturale nel bene pubblico a seguito della verifica, Ndr]; [OMISSIS]
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti
[OMISSIS]
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in sue elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l’attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all’ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’Interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. [OMISSIS]
Articolo 65
Uscita definitiva
[OMISSIS]
2. È vietata altresì l’uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta settanta, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12; [OMISSIS]
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 [divieto di uscita definitiva dei beni culturali mobili, Ndr] e 2 [divieto di uscita definitiva delle cose mobili di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni appartenenti a enti pubblici territoriali, enti pubblici e persone giuridiche non a scopo di lucro e dei beni, a chiunque appartenenti, di cui il Ministero abbia escluso l’uscita, Ndr], è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1 [Reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi, Ndr], sia superiore ad euro 13.500;
[OMISSIS]
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d). L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita: a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’Allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
[OMISSIS]
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero con decreto del Ministero, sentito il competente organo consultivo.
5. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. [OMISSIS]
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
[OMISSIS]
3. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta quarantotto mesi dal rilascio di quest’ultimo. [OMISSIS]
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All’Allegato A, lettera A:
- numero 15: Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta settanta anni.
- nota 1: Aventi più di cinquanta settanta anni e non appartenenti all’autore.
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Inoltre, l’emendamento al paragrafo 177 prevede che «il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell’articolo 72 comma 4, del medesimo Codice; b) istituisce un apposito “passaporto” per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale».
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Intervista a Nicolas Ballario, divulgatore, curatore e comunicatore che ha spesso lavorato con il neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per iniziare a capire che Ministero sarà
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