Luca Zuccala
Leggi i suoi articoliUn barlume, forse, all’orizzonte. Al centro della disputa Siae-stampa sempre loro: il diritto d’autore e il diritto (e il dovere) di informare. Con relativa vaghezza legislativa e confusione data dalla libera interpretazione. Quindi caos, paura di incorrere nell’errore (e nella multa) e il rischio di compromettere il lavoro di tutti. A rimetterci, soprattutto l’ultima ruota del carro: l’autore, cioè l’artista, sotto questo controverso fuoco incrociato. Perché una delle questioni basilari rimane: ma il creatore dell’opera che cosa vuole veramente? La Società Italiana degli Autori ed Editori tutela i suoi interessi? Se sì, fino a che punto deve spingersi? All’autore, di fatto, non conviene, oltre che lasciare parlare le sue opere, incoraggiare che critici e giornalisti parlino e promuovano la sua ricerca, la sua creazione? Riunendo a un tavolo le parti, forse, con un pizzico di visione e compromesso si potrebbe risolvere la contesa.
Tornando alla realtà dei fatti, due speranze: la prima sono le risposte, qui di seguito, della dottoressa Stefania Caponetti, director Literature & Visual Arts della Siae, sui temi analizzati nel precedente articolo. La seconda sono i «messaggi» pubblici e privati condivisi dopo la pubblicazione del pezzo. In alcuni balenava un principio dubitativo di apertura «forse qualcosa si sta muovendo». «Forse» è ancora poco, ma è meglio di «niente». Ecco intanto le risposte della Siae ai nostri quesiti.
Per il diritto di cronaca e informazione (Dispositivo dell’art. 65 Legge sulla protezione del diritto d’autore, comma 2) quante immagini sono disponibili per i giornali (cartaceo e digitale)?
La legge non fornisce indicazioni quantitative, ma offre elementi che suggeriscono l’utilizzo di un numero contenuto di immagini. Dice infatti che «la riproduzione […] è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo». La parola «limiti» usata dal legislatore in rapporto allo scopo informativo indica quindi un uso delle opere protette limitato all’esercizio del diritto di cronaca e alla circolazione delle informazioni. L’utilizzazione liberalizzata è quindi quella «funzionale» a informare su avvenimenti di attualità. Gli articoli di cronaca o di attualità sono, di norma, elaborati brevi, e non necessitano di un ricco corredo fotografico, che al contrario può essere utile per articoli di complessità superiore, che assumono la connotazione di veri e propri «saggi» o «studi». Per quanto riguarda la questione «cartaceo o digitale», l’art. 65 è stato sostanzialmente pensato e scritto per la riproduzione su carta. Parla, infatti, di riviste e giornali. Non è, invece, liberalizzata la riproduzione su supporti di carattere duraturo (come siti web e archivi digitali delle pubblicazioni cartacee) perché in questi casi, allo scopo di informazione, si sostituisce quello di documentazione, dato che è consentita un’accessibilità ai numeri pregressi e si viene a perdere il requisito dell’attualità.
Per il diritto di critica e discussione (Dispositivo dell’articolo 70) quante immagini sono disponibili a uso gratuito?
Anche in questo caso la legge non pone un tetto al numero di opere utilizzabili a questi fini («riassunto, citazione, riproduzione di brani o parti di opera»), ma è previsto che l’uso delle opere sia «parziale» e che siano rispettate una serie di condizioni: sussistenza di una finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica; limitazione della citazione nella misura giustificata da tale finalità (funzionale quindi a esporre il pensiero dell’autore dell’opera originaria o il contenuto dell’opera citante); assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione sull’opera citata; effettuazione delle menzioni d’uso; necessità che l’utilizzo abbia finalità esclusivamente illustrative e che non sia diretto a fini commerciali. L’art. 70 risponde all’esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un’opera dell’ingegno e il libero esercizio della facoltà di critica, nonché della libertà di insegnamento e di ricerca per tutelare l’interesse del pubblico alla conoscenza e allo studio.
Nel caso le immagini fossero una o due a uso gratuito, non risulta limitante per un articolo informativo o critico (senza scopo di lucro, che fa oltretutto gli interessi dell’artista o del museo stesso)?
La domanda è trasversale rispetto ai due casi citati (diritto di cronaca e informazione, diritto di critica e discussione) disciplinati dalla legge in modo diverso (art. 65 e art. 70). Nel caso del diritto di cronaca (art. 65), e quindi di un articolo giornalistico, l’uso deve essere congruo rispetto alla finalità informativa. Se parliamo, invece, di diritto di critica o di discussione (art. 70) la legge non fissa un limite al numero di opere utilizzabili liberamente, purché siano immagini parziali di un’opera. Il riferimento allo «scopo di lucro» è mal posto. L’assenza di uno scopo commerciale è richiesta nell’art. 70 per le utilizzazioni a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, mentre con riferimento all’esercizio del diritto di critica e di discussione si richiede che il riassunto, la citazione o la riproduzione (sempre di una parte dell’opera) non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera riservata all’autore; il che significa che non devono incidere sulla vita economica dell’opera e costituire concorrenza rispetto alla capacità dell’autore di sfruttamento della sua opera. In pratica un utilizzo per finalità di critica e di discussione può anche avvenire in un contesto commerciale, come può essere un articolo giornalistico, ma è libero se sono rispettati tutti gli altri requisiti già elencati e citati dalla norma.
«È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro» (art. 70, c. 1-bis). In che senso, «a bassa risoluzione o degradate»?
La norma rimanda a un decreto ministeriale che non è stato ancora emanato. La proposta di alcuni accademici definisce un’immagine a bassa risoluzione quella che non supera i 72 dpi, e un’immagine degradata quella che presenta elementi di alterazione della qualità visiva, dei colori o di distorsione.
È davvero una «tutela» per l’artista la richiesta di denaro per la diffusione di immagini di opere d’arte ai giornali che si occupano di informazione e critica d’arte?
È fondamentale per assicurare tutela economica agli artisti. Come abbiamo visto, anche i giornalisti sono pronti a dare battaglia per difendere i propri diritti di proprietà intellettuale: l’azione legale intentata dal «New York Times» nei confronti di OpenAi, l’azienda tecnologica proprietaria di ChatGpt, ha fatto scuola. È facile dunque capire le ragioni degli autori rappresentati da Siae: l’opera dell’ingegno è un bene economico e, come tutti i beni economici, genera ricchezza. L’autore è artefice e proprietario esclusivo dell’opera, in quanto frutto del suo lavoro intellettuale, e il diritto d’autore serve a remunerare l’artista per il suo lavoro, ma rappresenta anche un valore per la collettività, contribuendo a incoraggiare la produzione di altre opere e alimentando la crescita dell’industria creativa. È giusto quindi che l’autore benefici dei diritti economici quando il giornale o la rivista usano immagini di opere in ambiti che vanno oltre quelli previsti dalla legge. Siae, che ha un mandato in tal senso, ha l’obbligo di attivarsi per assicurare che il diritto d’autore venga rispettato, perché gli artisti vivono di diritto d’autore.
Le cifre per comprare un pacchetto di immagini stampa non risultano fuori budget per una testata online dalle ridotte capacità economiche?
È comprensibile che si vogliano contenere i costi, ma non bisogna dimenticare che le testate online realizzano introiti per le pubblicità presenti sulle proprie pagine web. Le tariffe Siae per l’uso sul web di opere di artisti tutelati sono in linea con quelle applicate da altre «società di collecting» europee, quando non più basse.
Le vostre tempistiche (15/30 giorni) per il benestare sull’utilizzo (pagato) delle immagini non sono eccessive per l’editoria digitale?
Fuori dalle libere utilizzazioni (dove non serve alcun «benestare»), ci sono dei tempi di attesa legati all’espressa volontà dell’artista di essere direttamente interpellato per autorizzare l’uso delle opere.
Le politiche che la Siae sceglie di seguire con uffici stampa ed editori non sono eccessive e penalizzanti per tutta la filiera, rischiando di compromettere l’intero sistema, dall’organizzatore di mostre fino al lettore? Perché ad esempio la Siae impedisce agli uffici stampa il pagamento dei diritti per un pacchetto di immagini da destinare ai giornalisti, incluse quelle degli allestimenti?
La Siae, come detto, agisce con l’obiettivo di assicurare tutela economica agli artisti e opera nel rispetto del mandato che gli stessi le conferiscono. Opera sempre in un’ottica di confronto con gli operatori professionali del mercato e in modo costruttivo, per definire insieme, nei limiti imposti dalla legge, regole chiare, oggettive e condivise che rappresentino un equo bilanciamento degli interessi in gioco, e rispettino sia i diritti degli autori e sia il lavoro dei giornalisti.
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Le norme Siae non sono leggi dello Stato
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