Edek Osser
Leggi i suoi articoliL’Italia ha finalmente una efficace tutela del suo patrimonio culturale. All’unanimità la Camera ha approvato l’inserimento nel Codice Penale di un titolo del tutto nuovo, l’VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale». Si tratta di provvedimenti inseriti in una legge già presentata e discussa in due precedenti legislature, ma da un solo ramo del Parlamento, che non aveva mai concluso il necessario iter per entrare in vigore.
Presentata da Dario Franceschini e Andrea Orlando era stata approvata, soltanto dalla Camera, nel giugno del 2017, e quindi sparita dall’agenda politica fino alla fine del 2021 quando lo stesso Orlando la ripresentò. Dovette quindi passare ancora al vaglio delle diverse Commissioni del Senato e della Camera, sempre come disegno di legge (A.C. 4220). Si pensava a tempi lunghi, al rischio che quella legge, tanto a lungo attesa, non riuscisse ad essere definitivamente approvata prima della fine dell’attuale legislatura se avesse seguito il normale iter parlamentare.
Ma tutto è stato invece accelerato da due eventi decisivi: primo, la ratifica italiana (il sì del Senato è del 13 ottobre 2021) della Convenzione di Nicosia del 2017 che sarà in vigore dal prossimo primo aprile. Promosso dal Consiglio d’Europa, lo ricordiamo, quel trattato impegna a livello internazionale i paesi firmatari a dotarsi di regole e sanzioni efficaci e severe per individuare e punire i reati contro i beni culturali.
Questo valeva soprattutto per il nostro Paese, privo di difese specifiche e adeguate contro quei delitti, puniti quasi sempre con pene irrisorie ed equiparati a reati comuni. Quasi nulla era previsto come aggravante nel Codice Penale, mentre quello dei Beni Culturali (2004), unico strumento che prevedeva la fattispecie di reato contro i beni culturali, si è da tempo dimostrato inefficace.
Il secondo evento decisivo è stato l’intervento della Commissione Giustizia della Camera, che stava esaminando la legge: ha cambiato strategia per accelerare i tempi. La decisione è stata quella di non procedere più, come previsto, alla approvazione del disegno di legge in discussione, che avrebbe ritardato ancora l’entrata in vigore della riforma, ma di inserire direttamente nel Codice Penale i 17 nuovi articoli compresi nel progetto di legge e indicati come essenziali dalla stessa Convenzione di Nicosia.
Dunque il contenuto della legge in discussione è stato tradotto direttamente in articoli del Codice tutti mirati a prevenire e a punire con severità, come chiede la Convenzione di Nicosia, chi compie delitti contro i beni culturali. Insomma, il furto di un’opera d’arte è ora un reato specifico, più grave di quello che riguarda un oggetto comune, anche prezioso, e viene punito d’ora in poi con maggiore severità.
Qualche esempio: per un normale furto di beni culturali la reclusione è prevista da 2 a 8 anni, la ricettazione da 3 a 12 anni, l’illecita esportazione da 1 a 4 anni, la contraffazione di opere d’arte da 1 a 6 anni (e multa fino a 10mila euro), per devastazione o saccheggio da 10 a 18 anni. Le pene sono aggravate se i danni provocati sono gravi o colpiscono beni paesaggistici. Puniti anche i fatti commessi all’estero in danno del patrimonio nazionale Un’attenzione particolare viene dedicata da un nuovo articolo del Codice al «traffico illecito organizzato» di beni culturali (reclusione da 2 a 8 anni).
Il testo della legge
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