Franco Fanelli
Leggi i suoi articoliA distanza di un anno dalla prima lettera al ministro per i Beni Culturali Franceschini, l’Angamc, l’Associazione Nazione delle gallerie d’arte moderna e contemporanea, torna alla carica. Anche perché, nel frattempo, quell’appello non ha avuto esito. Mauro Stefanini, presidente dell’Associazione, nel nuovo grido d’allarme, non parla di ristori, ma di legge.
«A distanza di quasi quattro anni dall’approvazione della Legge Concorrenza segnalo rilevanti problemi applicativi in relazione alla miniriforma sul regime della circolazione internazionale introdotta da tale legge, spiega Stefanini. In particolare, per le opere realizzate da oltre 50 anni e da meno di 70 anni di artisti non più viventi l’«autocertificazione» che si presenta online al Servizio Uffici Espotazione (Sue) per l’uscita definitiva dal territorio nazionale (e che ha sostituito la necessità di un attestato di libera circolazione) è nei fatti stata disapplicata dagli stessi Uffici Esportazione.
Essi, infatti, ritengono che l’autocertificazione contenga «implicitamente» una istanza di esportazione che gli Uffici possano vagliare nel merito e rifiutarsi di «vidimare» negando all’interessato il rilascio di una copia cartacea vidimata e, quindi, impedendo l’esportazione dell’opera interessata. Di fatto si tratta di una tacita abrogazione, da parte della Circolare ministeriale 13/2019 della previsione liberalizzatrice introdotta dalla legge Concorrenza e già attuata dal Decreto ministeriale 246/2018. Questa interpretazione è illegittima e ha già generato numerosi ricorsi al Tar.
In dettaglio che cosa succede?
Le stesse opere realizzate da oltre 50 anni e da meno di 70 anni di artisti non più viventi di documentata provenienza estera, ossia acquistate all’estero ed importate o spedite in Italia, mentre prima della riforma potevano beneficiare di un Cas (Certificato di avvenuta spedizione se provenienti da un Paese Ue) o di un Cai (Certificato di avvenuta importazione se la provenienza era da un Paese extra Ue) che conferiva alle stesse il beneficio della extraterritorialità non potevano essere notificate per la durata di un termine di 5 anni, rinnovabile. Dopo la riforma non possono più ottenere i certificati di cui ho parlato, a causa di un mancato coordinamento dell’articolo 72 del Codice con le nuove norme introdotte dalla Legge Concorrenza.
Quali sono le conseguenze più gravi per i galleristi?
Se un collezionista compra all’estero un’opera di un artista non più vivente che rientri in quella fascia di età, preferirà tenerla all’estero o addirittura sarà poco incentivato a comprarla, perché la stessa, qualora presenti un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione, potrà essere notificata.
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